IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la determinazione n. DH4/30 del 29 gennaio 2009 della Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca - Produzioni agricole di mercato della regione Abruzzo con la quale veniva individuato il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane con sede in Teramo, via Savini, 48/50, quale Organismo di controllo nei confronti del VQPRD sopra citato; Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'Organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Abruzzo; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, e il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 20 novembre 2008; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio tutela Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane, con sede in Teramo, via Savini, 48/50, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOC «Controguerra», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.