IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti; Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-bis, 12 maggio 1982, n. 1681-bis, 19 giugno 1989, n. 32l1-bis, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio; Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005, che stabilisce le caratteristiche del passaporto elettronico, stabilendone la validita' anche per i passaporti diplomatici e di servizio; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 474-bis del 21 novembre 2008, contenente modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 4668-bis; Considerata l'opportunita' di apportare alcune ulteriori modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 1978 sopracitato; Decreta: Art. 1. L'art. 4 del decreto ministeriale n. 4668-bis del 1978, come modificato dal decreto ministeriale n. 474-bis del 21 novembre 2008 e' sostituito dal seguente: «Il passaporto diplomatico e' rilasciato: a) per la durata del mandato, al Presidente della Repubblica; b) per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per un triennio: 1) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Segretari di Stato, ai Sottosegretari di Stato; 2) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; al Presidente e ai giudici della Corte costituzionale; 3) ai Presidenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei Deputati; ai Presidenti delle Commissioni interparlamentari permanenti, che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali; 4) al vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; 5) al Primo Presidente della Corte di cassazione; 6) al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; 7) al presidente del Consiglio di Stato; 8) al presidente della Corte dei conti; 9) all'Avvocato Generale dello Stato; 10) al Capo della polizia, al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri; al Comandante Generale della Guardia di finanza; 11) al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 12) ai Capi di Stato Maggiore della Difesa e delle tre Forze Armate; al Direttore Generale del DIS ed ai Direttori dell'AISE e dell'AISI; 13) al Presidente dell'ICE; 14) al Governatore e al Direttore Generale della Banca d'Italia. Il passaporto diplomatico e' mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validita' decennale a coloro che hanno rivestito la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o quella del Ministro degli Affari Esteri».