IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

  Vista  la  legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme
sui passaporti;
  Visti  i  decreti  ministeriali  30  dicembre 1978, n. 4668-bis, 12
maggio  1982,  n. 1681-bis, 19 giugno 1989, n. 32l1-bis, che regolano
il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;
  Vista  la  legge  31  marzo  2005,  n.  43,  che  stabilisce che, a
decorrere  dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo e'
sostituito  dal  passaporto  elettronico di cui al citato regolamento
(CE) n. 2252/2004 del Consiglio;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 aprile 2005
che  integra  il  decreto  23  dicembre  2004,  n. 1679-bis, relativo
all'istituzione  di  un  nuovo  modello  di  passaporto diplomatico e
ritenuto  che,  giusto  il  disposto della legge 21 novembre 1967, n.
1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e
quindi  fra  queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici,
debbano  essere  riferite  anche  ai passaporti speciali quali quelli
diplomatici e di servizio;
  Visto  il  decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre
2005,  che  stabilisce le caratteristiche del passaporto elettronico,
stabilendone  la  validita'  anche  per i passaporti diplomatici e di
servizio;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri n. 474-bis del 21
novembre  2008,  contenente  modifiche  al  decreto  ministeriale  30
dicembre 1978, n. 4668-bis;
  Considerata  l'opportunita' di apportare alcune ulteriori modifiche
al decreto ministeriale 30 dicembre 1978 sopracitato;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'art.  4  del  decreto  ministeriale  n.  4668-bis  del 1978, come
modificato  dal  decreto ministeriale n. 474-bis del 21 novembre 2008
e' sostituito dal seguente:
  «Il passaporto diplomatico e' rilasciato:
   a) per la durata del mandato, al Presidente della Repubblica;
   b)  per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per
un triennio:
    1)  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, ai vice Presidenti
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  Ministri  Segretari  di Stato, ai
Sottosegretari di Stato;
    2)  ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e
della  Camera  dei  Deputati;  al Presidente e ai giudici della Corte
costituzionale;
    3)  ai  Presidenti  delle  Commissioni affari esteri del Senato e
della   Camera   dei   Deputati;   ai  Presidenti  delle  Commissioni
interparlamentari   permanenti,  che  abbiano  particolare  rilevanza
nell'ambito delle relazioni internazionali;
    4) al vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura;
    5) al Primo Presidente della Corte di cassazione;
    6)  al  presidente  del  Consiglio  nazionale dell'economia e del
lavoro;
    7) al presidente del Consiglio di Stato;
    8) al presidente della Corte dei conti;
    9) all'Avvocato Generale dello Stato;
    10)  al  Capo della polizia, al Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri; al Comandante Generale della Guardia di finanza;
    11) al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e al
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    12)  ai  Capi  di  Stato  Maggiore della Difesa e delle tre Forze
Armate;  al  Direttore  Generale  del DIS ed ai Direttori dell'AISE e
dell'AISI;
    13) al Presidente dell'ICE;
    14) al Governatore e al Direttore Generale della Banca d'Italia.
  Il passaporto diplomatico e' mantenuto dopo la fine dell'incarico e
rilasciato  con  validita'  decennale a coloro che hanno rivestito la
carica  di  Presidente  della Repubblica, Presidente del Senato della
Repubblica,  della  Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri o
della  Corte  costituzionale,  o  quella  del  Ministro  degli Affari
Esteri».