IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» e, in particolare, l'art. 65, comma 2; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» e, in particolare, gli articoli 43 e 93, comma 1, punto 5, in relazione alla abrogazione dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431; Considerata pertanto la necessita' di definire i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere considerati a livello nazionale, in attuazione dell'art. 43 del citato decreto n. 146/08; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige un elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale. Di tale elenco viene data comunicazione agli Uffici periferici dell'amministrazione. 2. Per essere considerati a livello nazionale, gli enti e le associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti all'atto della domanda di inserimento nell'elenco di cui al comma 1: a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attivita' sportive e ricreative non a fine di lucro; b) avere svolto attivita' d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni; c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimita' delle acque marittime od interne, idonea allo svolgimento dell'attivita' nautica.