IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la gia' citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie ortive indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilita'; Considerati i motivi che hanno determinato la necessita' di dette variazioni; Ritenuto opportuno procedere alla variazione del responsabile della conservazione in purezza delle varieta' elencate nel dispositivo; Attesa la necessita' di modificare i citati decreti; Decreta: Art. 1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata: ----> Vedere tabelle da pag. 26 a pag. 30 <----