IL DIRETTORE GENERALE
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065,  recante  «Regolamento  di  esecuzione  della legge 25 novembre
1971, n. 1096»;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
gia'  citata  legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5
che  prevedono  la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio 1976, che istituisce i
registri di varieta' di specie di piante ortive;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  relativo  alle  «norme  generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 gennaio
2008,  n.  18,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto   il  decreto  ministeriale  del  7  marzo  2008  concernente
l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
definizione dei relativi compiti;
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta'
di  specie  ortive  indicate  nel  dispositivo, per le quali e' stato
indicato  il  nominativo  del  responsabile  della  conservazione  in
purezza;
  Viste   le   richieste  degli  interessati  volte  ad  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita';
  Considerati  i  motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
  Ritenuto opportuno procedere alla variazione del responsabile della
conservazione in purezza delle varieta' elencate nel dispositivo;
  Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  La  responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle sotto
elencate  varieta',  gia'  assegnata  ad  altra  ditta con precedente
decreto,  e'  attribuita  al  conservatore  in  purezza  a  fianco di
ciascuna indicata:

         ---->  Vedere tabelle da pag. 26 a pag. 30   <----