IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  20,  comma  1,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67 e
successive  modificazioni,  che autorizza un programma pluriennale di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera n) della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (legge  finanziaria 2007) come modificato dall'art. 2, commi
279  e  280,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria
2008),  il  quale  prevede  che, ai fini del programma pluriennale di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento  tecnologico,  l'importo  fissato  dal  citato art. 20
della  legge  11  marzo  1988, n. 67 e successive modificazioni, come
rideterminato  dall'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e'  elevato  a  23  miliardi  di euro, fermo restando il limite
annualmente   definito   in   base  all'effettiva  disponibilita'  di
bilancio,  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di  programma con le
regioni  e  l'assegnazione  di  risorse  agli  altri enti del settore
sanitario interessati;
  Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 45/2008 che ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 796,
lettera  n)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007),
limitatamente  ai  vincoli  di  destinazione  delle  risorse  in essa
previsti   da   ritenersi   appartenenti  alla  potesta'  legislativa
concorrente prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
  Tenuto  conto  che  e'  stato  presentato, dalla regione Veneto, un
nuovo  ricorso  anche  per  la  parte  relativa ai vincoli introdotti
dall'art.  2,  comma  279,  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244
(finanziaria  2008)  che  sono  dello  stesso tipo di quelli indicati
dall'art. 1, comma 796, lettera n) della legge finanziaria 2007;
  Vista  la delibera di questo Comitato 2 aprile 2008, n. 59 relativa
al   riparto   delle   risorse  per  la  prosecuzione  del  programma
straordinario  di  investimenti  in  sanita'  in ordine alla quale la
Corte  dei conti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
sopra  indicata,  ha  chiesto  che  vengano chiariti i riflessi della
richiamata pronuncia di incostituzionalita' sulla medesima delibera e
considerato   che   il   dipartimento  per  la  programmazione  e  il
coordinamento   della  politica  economica,  condividendo  il  parere
espresso  dal  Ministero  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali  con  la nota n. 0023331-P dell'11 luglio 2008, ha provveduto
in pari data al ritiro della stessa con nota n. 1776-P;
  Vista  la  nuova  proposta  del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  trasmessa  con  nota  n. 0034592-P del 22
ottobre  2008,  concernente  il  riparto tra le Regioni e le Province
autonome   di  Trento  e  Bolzano  delle  disponibilita'  finanziarie
stanziate  dall'art.  2,  comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008), pari a 3.000.000.000 di euro;
  Considerato  che  la  nuova proposta di riparto, nel rispetto della
citata  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 45/2008, non tiene
conto  dei  vincoli  di  destinazione  (100  milioni  di  euro per il
potenziamento delle unita' di risveglio dal coma e 50 milioni di euro
per  strutture  residenziali  e  acquisizioni  di tecnologie per cure
palliative)  indicati  dal  citato  art. 2, comma 279, della legge n.
244/2007;
  Vista   l'intesa   su  tale  proposta  di  riparto  espressa  dalla
conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre
2008;

                              Delibera:

  Le  risorse  stanziate  dall'art.  2,  comma  279,  della  legge 24
dicembre  2007,  n.  244  (finanziaria 2008), pari a 3.000.000.000 di
euro  in  aggiunta  alle  risorse  gia'  disponibili per il programma
pluriennale  di  interventi nel settore degli investimenti in sanita'
avviato  dall'art.  20  della  legge  n.  67  del  1988  e successive
modificazioni, sono ripartite per quote come di seguito indicato:
   2.950.000.000,00  di euro tra le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano  per  la  prosecuzione  dei programmi regionali di
riqualificazione   strutturale  e  tecnologica  delle  strutture  del
Servizio   sanitario   nazionale.   Per  quanto  compatibile  con  la
programmazione regionale e nazionale, le regioni potranno tener conto
delle priorita' di seguito riportate;
   ristrutturazione   edilizia   e   ammodernamento  tecnologico  del
patrimonio  sanitario  pubblico  finalizzato  al  potenziamento delle
unita' di risveglio dal coma;
   realizzazione   di   strutture   residenziali  e  acquisizione  di
tecnologie   per  gli  interventi  territoriali  dedicati  alle  cure
palliative,  ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti;
   50.000.000 di euro sono accantonati come riserva;
  Le  predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
  Il  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali
presentera'   al  comitato  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.
   Roma, 18 dicembre 2008
                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Micciche'

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
   Economia e finanze, foglio n. 219