La  legge 15 dicembre 1998, n. 438 «Contributo statale a favore di
associazioni  nazionali di promozione sociale» modifica ed integra la
legge n. 476 del 19 novembre 1987 che prevede all'art. 1:
    comma  1  b) che lo Stato, per incoraggiare e sostenere attivita'
di  ricerca,  di  informazione  e  di  divulgazione  culturale  e  di
integrazione  sociale,  nonche'  per  la  promozione sociale e per la
tutela  degli associati, possa concedere contributi agli enti ed alle
associazioni italiane, aventi sede in Italia;
    comma  2 che possano essere concessi contributi agli enti ed alle
associazioni  italiane,  aventi sede in Italia che, nello svolgimento
delle   attivita'   previste   dai  rispettivi  statuti,  «promuovano
l'integrale   attuazione   dei   diritti  costituzionali  concernenti
l'uguaglianza  di  dignita'  e di opportunita' e la lotta contro ogni
forma  di  discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause
di  eta',  di  deficit  psichici, fisici o funzionali o di specifiche
condizioni  socio-economiche,  siano  in  condizione  di marginalita'
sociale».
   A  tal  fine  con  la presente circolare si provvede a diramare le
opportune informazioni funzionali alla presentazione della domanda.
1. Termine,    modalita'    di    presentazione   delle   domande   e
   finanziabilita' delle stesse.
   L'art.  3,  comma  1,  legge  n.  476/1987,  prevede  come termine
perentorio  per  la  presentazione  delle domande di contributo il 31
marzo.
   Pertanto,  improrogabilmente  entro  tale  termine  e  a  pena  di
inammissibilita',  le  domande  di  ammissione  al  contributo devono
essere  predisposte  secondo  il  modello  di  cui all'allegato 2, da
compilarsi in ogni sua parte, sottoscritte dal legale rappresentante,
corredate   dalla   documentazione   prevista   dalla   normativa  di
riferimento  -  art. 3 della legge n. 476 del 19 novembre 1987 e art.
1,  comma  3,  lettera  b)  e c) della legge n. 438/1998, estesamente
richiamata  al  punto  3  della  presente  circolare  ministeriale  e
indirizzate  al  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e
le  formazioni  sociali,  Divisione  II, Associazionismo sociale, via
Fornovo, 8 - 00192 Roma, pal. C, II piano.
   L'invio  deve  avvenire  tramite  raccomandata A.R. o per mezzo di
corrieri  privati,  oppure  tramite  agenzie  di recapito debitamente
autorizzate,   ovvero  mediante  consegna  a  mano  da  parte  di  un
incaricato   dell'associazione,  munito  di  apposita  delega,  nelle
giornate  non  festive,  dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,30 alle
ore  12,30.  Soltanto  in  caso  di  consegna  a  mano, la competente
Direzione  generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le
formazioni sociali, Divisione II, Associazionismo sociale, rilascera'
ricevuta con l'indicazione della data di ricezione.
   In  caso di invio a mezzo raccomandata fara' fede la data impressa
sul timbro postale di invio.
   L'invio  della  domanda  e'  ad  esclusivo  rischio  del mittente,
rimanendo  il  Ministero  esonerato  da  ogni responsabilita' per gli
eventuali disguidi, anche se dovuti a cause di forza maggiore.
   Ferma la perentorieta' del termine del 31 marzo, l'amministrazione
procedente  potra', per meglio perseguire i fini istruttori, chiedere
agli  istanti  chiarimenti  sulle  domande  ovvero che vengano sanate
irregolarita'  di  natura formale sui documenti gia' prodotti entro i
termini  prescritti  e di cui l'amministrazione sia gia' in possesso.
Tali  chiarimenti  dovranno  essere  esclusivamente  funzionali  alla
specificazione  di  documenti  gia'  presentati,  rispetto  ai  quali
l'amministrazione   abbia   sollecitato  una  precisazione  da  parte
dell'istante.
   L'ammissione  al contributo e' comunque subordinata alla effettiva
disponibilita'  delle risorse finanziarie a valere sugli stanziamenti
di bilancio del Ministero.
   Sono  escluse  le  domande  di contributo proposte da associazioni
che,  per  quanto  a  conoscenza  dell'amministrazione,  risultino, a
qualunque  titolo, destinatarie di provvedimenti giudiziari di natura
definitiva.
   Per cio' che concerne, invece le domande di contributo proposte da
associazioni, a carico delle quali risultino pendenti procedimenti di
natura       giudiziaria,       derivanti       da      irregolarita'
amministrativo-contabili e gestionali o da altri illeciti compiuti, a
qualunque   titolo,   l'amministrazione  procedera',  comunque,  alla
valutazione  di  dette  domande.  Qualora  le  predette  associazioni
risultassero  ammesse  a  contributo, l'erogazione dello stesso sara'
condizionata alla positiva definizione dei procedimenti pendenti.
2. Requisiti di ammissibilita'.
   L'art.  2 della legge n. 476/1987 prevede, al comma 1 lettera a) e
b),  i  requisiti  di  seguito specificati che le associazioni devono
possedere per accedere al contributo:
    a)  requisito dimensionale, ovverosia che le attivita' usualmente
svolte  dal  soggetto siano a diffusione nazionale: in particolare si
richiede  che  l'ente  o  associazione  siano diffusi nell'ambito del
territorio  in  almeno  10  regioni, con sedi presenti ed operanti da
oltre  tre  anni consecutivamente alla data della presentazione della
domanda.  L'espressione  «sede»  deve essere intesa nel senso di sede
operativa,   accessibile   a  tutti  gli  utenti,  ben  individuabile
all'esterno  (ad  esempio mediante una targhetta identificativa posta
all'ingresso  della  sede), localizzata nel territorio nazionale, con
una  struttura  di ufficio organizzata (ad esempio con tavoli, sedie,
computer,  linee  telefoniche  attive, ecc…), la cui effettiva
operativita'    possa   essere   comprovata   da   utenze   intestate
all'associazione,    nonche'    dalla    presenza    di    incaricati
dell'associazione  medesima  con  la  funzione di fornire un adeguato
servizio  all'utenza. La dimensione nazionale deve risultare, come si
desume  dal  successivo paragrafo 3 punto 7 della presente circolare,
dalla  indicazione del numero e della ubicazione delle sedi, anche al
fine di permettere gli accertamenti ritenuti necessari da parte della
Amministrazione;
    b)  requisito  della  democraticita',  ovverosia  che  l'ente sia
organizzato  secondo  criteri  democratici, in modo da operare con la
piu'  ampia  partecipazione  diretta  degli  associati  ed in modo da
garantire   la  presenza  delle  minoranze  allorquando  si  assumono
decisioni  di  rilievo  generale  per l'azione delle associazioni. Il
requisito  della democraticita' si potra' desumere dalle disposizioni
degli atti costitutivi, degli statuti o dei regolamenti interni delle
associazioni  e,  in  particolare,  si  esprimera'  nelle  previsioni
statutarie  in  materia  di  procedure  di  elezione  degli organi di
direzione e di approvazione dei documenti di bilancio degli enti.
   La  legge n. 476/1987 prevede inoltre che possano essere ammessi a
contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci
regioni,  a  condizione  che l'attivita' svolta da detti soggetti sia
riconosciuta  di  «evidente  funzione  sociale»  a norma dell'art. 2,
comma 2, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge
n. 438/1998.
   Al  riguardo, si fa presente che il predetto requisito deve essere
desunto  in  modo  incontrovertibile  da  un  provvedimento emesso da
un'amministrazione  statale,  nel  quale  si  attesta che l'attivita'
complessivamente  svolta  dall'associazione per il raggiungimento dei
fini  statutari sia da ritenersi di evidente funzione sociale, avendo
l'associazione  dimostrato  il concreto perseguimento delle finalita'
istituzionali  e  che,  per  effetto  della  sua  azione,  sono stati
ottenuti   risultati  socialmente  evidenti,  cioe'  riconosciuti  da
molteplici soggetti, presenti anche al di fuori del territorio locale
(o  della  regione)  in  cui  l'associazione ha posto la sede legale.
L'attestato deve essere stato rilasciato nel triennio precedente alla
data di presentazione della domanda di cui alla presente circolare.
   Si   precisa   al  riguardo  che  la  predetta  attestazione,  ove
necessario,  potra'  essere  richiesta  a  qualsiasi  amministrazione
statale  e,  in  particolare,  a  quelle  che  possano, in ragione di
rapporti   intercorsi   con   l'associazione   richiedente   per   la
realizzazione  delle attivita' statutariamente previste, attestare il
possesso del suddetto requisito, come sopra esplicitato.
   Inoltre,  secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera g)
della legge n. 476/1987, i soggetti di cui al comma secondo dell'art.
2   della   predetta   legge,   dovranno  presentare  una  relazione,
sottoscritta   dal   legale  rappresentante  attestante  i  requisiti
richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo.
3. La documentazione da allegare alla richiesta.
   Ai  fini dell'accertamento dei requisiti sopra menzionati, nonche'
della  acquisizione  da  parte  della  Amministrazione degli elementi
sulla base dei quali procedere alla valutazione delle domande ed alla
ripartizione  delle  risorse disponibili (che e' effettuata secondo i
criteri  numerico-quantitativi  stabiliti  dall'art. 1, comma 3 della
legge  438/1998),  e'  necessario  che  la  domanda di contributo sia
corredata dalla seguente documentazione:
    1.  Il  programma  delle  attivita' idoneo ad illustrare, secondo
quanto  previsto  dall'art.  3  comma  1 della legge n. 476/1987, che
esso:
     a) deve essere attuato a livello nazionale;
     b) e' relativo all'anno per il quale si richiede il contributo;
     c) e' corredato dai relativi impegni finanziari.
   Inoltre,  onde  consentire la ripartizione della quota del 60% del
contributo  di  cui  all'art.  1,  comma 3, lettera c) della legge n.
438/1998,  nel  quale  si  fa espresso riferimento al programma delle
attivita'  di  cui  alla  su indicata legge n. 476/1987, si chiede di
indicare  l'ammontare delle seguenti voci di spesa al fine di rendere
omogenei in particolare i dati relativi alle spese correnti sostenute
dall'associazione al 31 dicembre 2008:
    a) telefonia;
    b) energia elettrica;
    c) pulizia dei locali;
    d)   acquisto  o  produzione  di  pubblicazioni  (libri,  riviste
settoriali, etc.);
    e) organizzazione e/o partecipazione a convegni e a seminari;
    f) cancelleria e attrezzatura d'ufficio.
   Nel programma dovranno essere illustrati inoltre:
    a)  le  motivazioni  che ispirano i contenuti e gli obiettivi del
programma di attivita' per il quale si chiede il contributo;
    b)  le  specifiche  attivita'  di  cui si prevede lo svolgimento,
includendo  la data di avvio e di conclusione del programma, nonche',
per ciascuna delle attivita' proposte, le fasi di realizzazione;
    c)  il  modello di valutazione dei risultati del programma, anche
al  fine di rilevare informazioni e dati che consentano di dimostrare
la  funzione  sociale  effettivamente  svolta  dal  richiedente nello
svolgimento delle attivita' previste;
    d)  i  soggetti  o  i  fruitori  che il richiedente si propone di
coinvolgere  nelle attivita' programmate (numero, tipo e modalita' di
coinvolgimento e/o fruizione);
    e) i principali risultati attesi;
   2.  copia dello statuto e dell'eventuale regolamento dai quali sia
possibile   desumere   la   natura   e  gli  scopi  perseguiti  e  le
caratteristiche  organizzative  e  di funzionamento dell'associazione
(art. 3 comma 2, lettera a della legge n. 476/1987);
   3.  copia  del bilancio preventivo, relativo all'anno per il quale
viene presentata la richiesta di contributo (art. 3, comma 2, lettera
b  della legge n. 476/1987), corredato dalla copia del verbale che ne
documenti  la regolare approvazione, alla data di presentazione della
domanda  di  contributo,  da  parte  dell'organo  statutario all'uopo
preposto;
   4.  copia  del  bilancio  consuntivo,  anche  nella  forma  di  un
rendiconto  consuntivo,  relativo  all'anno precedente a quello della
presentazione  della  domanda di contributo, da cui risultino anche i
contributi  ricevuti  a qualsiasi titolo, dallo Stato, dalle regioni,
dalle  province  e  loro  associazioni  o  consorzi (art. 3, comma 2,
lettera  c  della  legge  n.  476/1987).  L'ammontare complessivo dei
predetti   contributi  deve  essere  indicato  anche  nella  relativa
dichiarazione   contenuta   nella   domanda  di  contributo  come  da
fac-simile  allegato  alla  presente circolare. Si precisa che per la
presentazione  del  predetto  documento non e' ammessa alcuna proroga
rispetto  ai  termini  previsti  dall'art. 3, comma 2, della legge n.
476/1987;
   5.  l'attestazione  circa  la  disponibilita'  o  meno, completa o
parziale,  di personale statale o degli enti locali, non a carico del
bilancio  sociale  (art.  3,  comma  2,  lettera  d  della  legge  n.
476/1987);
   6. una relazione delle attivita' svolte nell'anno precedente (art.
3,  comma  2,  lettera  e  della  legge  n. 476/1987), articolata nei
seguenti punti:
    a) motivazioni che hanno ispirato i contenuti e gli obiettivi del
programma di attivita';
    b) attivita' svolte e loro fasi di realizzazione (incluse la data
di avvio e di conclusione);
    c)  soggetti coinvolti o fruitori delle attivita' svolte (numero,
tipo e modalita' di coinvolgimento e/o fruizione);
    d)  risultati  ottenuti,  mettendo  in  luce, in particolare, gli
effetti   prodotti  sui  soggetti  o  sui  fruitori  coinvolti  nelle
attivita' dell'associazione.
   7.  la  dichiarazione  del legale rappresentante che attesti a) il
numero,   b)   l'ubicazione   (completa   di  indirizzo)  delle  sedi
effettivamente  rispondenti  alla  definizione  di  cui al precedente
paragrafo  2  («Requisiti richiesti», lettera a) e c) il numero degli
associati,  in  regola  con  il pagamento della quota associativa per
l'anno  precedente  alla  presentazione della richiesta di contributo
(art. 3, comma 2, lettera f della legge n. 476/1987);
   8.  l'indicazione  del  numero  effettivo  dei  soggetti che hanno
partecipato alla realizzazione delle attivita' e/o hanno direttamente
fruito  delle  iniziative  attuate dall'associazione, dal cui computo
vanno  esclusi  gli  associati  dichiarati  al punto precedente, onde
consentire  la  ripartizione  del  20  %  di cui all'art. 1, comma 3,
lettera b) della legge n. 438/1998;
   Si  precisa  che,  allo scopo di rendere omogenei i dati necessari
alla  ripartizione  della  quota  del 20% di cui all'art. 1, comma 3,
lettera  b)  della  legge  n. 438/1998, di cui al precedente punto 7,
forniti  relativamente  ai  soggetti  associati,  detti dati dovranno
essere   prodotti   in   termini  di  persone  fisiche.  Inoltre,  le
associazioni  cosiddette  di  2°  livello,  che associano cioe' altre
associazioni rispetto alle quali svolgono funzioni di coordinamento e
potenziamento  delle  attivita',  dovranno  fornire  il  numero delle
persone  fisiche  associate  e il numero dei partecipanti/fruitori in
modo  scorporato rispetto a ogni associazione aderente di 1° livello,
allo  scopo di evitare una indebita sovrapposizione dei dati, in sede
di riparto della quota di contributo in questione;
   9.  per  i  soggetti  di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge n.
476/1987,  ai  fini  della  dimostrazione del requisito dell'evidente
funzione  sociale, dovra' essere prodotto un attestato, rilasciato da
un'amministrazione statale, secondo quanto gia' indicato al penultimo
capoverso  del  paragrafo  2  («Requisiti  richiesti») della presente
circolare,  nel  quale  si riconosca tale condizione e, altresi', una
relazione attestante i requisiti richiesti al comma secondo dell'art.
2  della su indicata legge per l'accesso al contributo, come previsto
dall'art. 3, comma 2, lettera g) della citata legge n. 476/1987.
4. Rendiconto, controlli e responsabilita'.
   Le  associazioni  ammesse,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, della
legge   n.   476,   19   novembre  1987,  dovranno  trasmettere  alla
amministrazione  adeguato  rendiconto  dell'utilizzo  dei  contributi
concessi (secondo lo schema di cui agli allegati 1a e 1b).
   I  rendiconti,  corredati  dai  programmi  di  attivita',  saranno
diffusi sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali.
   L'amministrazione   si  riserva  la  facolta'  di  procedere  alla
verifica  della  fondatezza  delle  dichiarazioni rese dall'organismo
associativo   richiedente,   anche  attraverso  visite  ispettive  di
controllo.  Nel caso dalle suddette verifiche dovesse emergere la non
veridicita'  delle  dichiarazioni rese in sede di presentazione della
domanda  di  contributo, l'amministrazione e' tenuta ad informare gli
organi competenti per le determinazioni del caso.
   Il  legale rappresentante dell'associazione, la cui sottoscrizione
deve  essere  apposta in calce alla domanda, in caso di dichiarazioni
non  veritiere incorrera' nelle sanzioni di cui agli articoli 75 e 76
del  Testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione amministrativa, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando
la  revoca  dei  benefici  concessi  ed il conseguente recupero delle
somme  da  parte dell'amministrazione con interessi legali a far data
dall'erogazione del contributo.
    Roma, 10 marzo 2009

                                                 p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario di Stato
                                                   Roccella