IL DIRETTORE
  per le accise dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001  che  fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti
e successive integrazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  29  settembre  2008  che fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Viste le istanze con le quali le societa' Philip Morris Italia Srl,
British American Tobacco Italia Spa, International Tobacco Plc, Gutab
Trading  Srl,  Manifatture  Sigaro Toscano Spa, International Tobacco
Agency  Srl,  Cigars & Tobacco Italy Srl, BLS Srl e Maga Team Srl
hanno  chiesto  l'iscrizione  nella  tariffa  di  vendita  di  alcuni
prodotti di tabacco lavorato;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella tabella B - sigaretti -,
allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni,   due   prezzi   per  kg  convenzionale  richiesti  per
l'iscrizione  in  tariffa  di  prodotti  dalle Societa' International
Tobacco Agency Srl e Gutab Trading Srl;
  Considerato  che  l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa  e'  disciplinato  dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e
successive  modificazioni,  ed  e'  effettuato in relazione ai prezzi
richiesti  dai  fornitori,  secondo  le  ripartizioni  dei  prezzi di
vendita  di  cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29
settembre  2008  ed alla tabella B), allegata al decreto direttoriale
19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  Nella  tabella B - sigaretti -, allegata al decreto direttoriale 19
dicembre  2001  e  successive  integrazioni, sono inseriti i seguenti
prezzi per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

               ---->  Vedere tabella a pag. 34  <----