Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale -  serie  generale -  n. 49 del 28 febbraio 2009, alla pag.
51, prima colonna, all'art. 8, dopo il comma 4, tutto il comma 5 deve
intendersi integralmente e correttamente sostituito dal seguente:
   «5.  L'art.  5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e' sostituito dal seguente: ''5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli
di  finanza  pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali,  ai  sensi  degli  articoli  60  e  61 del regio decreto 18
novembre  1923,  n. 2440, e dell'art. 333 del regio decreto 23 maggio
1924,  n.  827,  rendicontano,  entro  il  quarantesimo  giorno dalla
chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro
incarico,  tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato,  indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e  la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto
del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare entro trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente comma. Il
rendiconto  contiene  anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica  dei  crediti,  distinguendo  quelli  certi ed esigibili da
quelli   di   difficile   riscossione,  e  dei  debiti  derivanti  da
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate assunte a qualsiasi titolo
dai  commissari  delegati, con l'indicazione della relativa scadenza.
Per  l'anno  2008  va riportata anche la situazione dei crediti e dei
debiti   accertati  al  31  dicembre  2007.  Nei  rendiconti  vengono
consolidati,  con le stesse modalita' di cui al presente comma, anche
i  dati  relativi  agli  interventi delegati dal commissario ad uno o
piu'  soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione
giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale   dello   Stato   -  Ragionerie  territoriali  competenti  e
all'Ufficio  bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.  Le  ragionerie  territoriali inoltrano i rendiconti, anche
con  modalita'  telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o
il  ritardo  nella  rendicontazione  si  applica l'art. 337 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.''.
5-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera n), del decreto
del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
17  ottobre  2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6
novembre 2007, e' prorogato di ulteriori diciotto mesi.
5-ter.  Gli  articoli  9  e  10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  febbraio 2001, n. 194, si applicano
anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della
Croce  Rossa  ed  ai  volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico impiegati in attivita' di protezione civile, con oneri a
carico  dei  rispettivi  bilanci,  ovvero  con risorse provenienti da
finanziamenti esterni.
5-quater.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  conseguenti agli
eventi  sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e' stato dichiarato
lo  stato  di  emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  16  gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del  27  gennaio  2009, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro
per  l'anno  2009.  Le  risorse  sono assegnate al Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento
dell'emergenza.  Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate,
ad   integrazione  delle  somme  stanziate  a  carico  del  Fondo  di
protezione  civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati
dichiarati  inagibili.  Al  relativo onere, pari a 19 milioni di euro
per  l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica,
di  cui  all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e successive modificazioni.
5-quinquies.  Le  risorse  finanziarie disponibili nella contabilita'
speciale  intestata  al commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono
trasferite   al   Dipartimento   della   protezione   civile  per  la
realizzazione  di  attivita'  di  cooperazione  con  la Repubblica di
Albania  in  ambito di protezione civile, con particolare riferimento
alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione
del  rischio  da  disastri  di  cui  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  18  gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008.
5-sexies.  All'art. 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
e successive modificazioni, le parole: "unita' operative territoriali
da  istituirsi  con  decreto  del direttore generale" sono sostituite
dalle  seguenti: "nuclei operativi speciali e di protezione civile da
istituire con decreto del capo".».