IL DIRIGENTE
                  DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre 2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella G.U. n. 145
del 29 giugno 2005;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219 «Attuazione
della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di modifica)
relativa  ad  un  codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» (Gazzetta Ufficiale n. 142
del  21  giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153), in vigore dal 6
luglio 2006;
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 «Disposizioni
correttive  al  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, recante
Attuazione   della   direttiva   2001/83/CE  relativa  ad  un  codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
  Considerato che, in virtu' dell' art. 38 del decreto legislativo n.
219/06  e  successive modificazioni ed integrazioni, e' fatto obbligo
alle  ditte  titolari di AIC di presentare domanda di rinnovo, che il
mancato   rinnovo  comporta  la  decadenza  dell'autorizzazione  alla
scadenza  del  quinquennio e che nei casi in cui non venga presentata
domanda di rinnovo, l'AIFA ne da' sollecita comunicazione ai titolari
dell'AIC  e  rende  noto  che  il  medicinale  non  puo'  essere piu'
commercializzato;
  Considerato  che  le  ditte  titolari di AIC dei medicinali, di cui
all'elenco   allegato   alla   presente   determinazione,  non  hanno
presentato  domanda  di  rinnovo  per i medicinali di cui al medesimo
elenco, e che l'AIFA ne ha dato loro sollecita comunicazione, a norma
dell'art. 38, del punto precedente;

                               Adotta

                     la seguente determinazione:

  Per  le  considerazioni  di  cui  in  premessa,  le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  dei  medicinali, riportati nell'elenco
allegato che e' parte integrante della presente, non sono rinnovate.
  I  lotti  gia' in commercio possono essere mantenuti fino alla data
di scadenza indicata in etichetta.
  La   presente   determinazione   viene  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 marzo 2009
                                               Il dirigente: Venegoni