IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1-quinquies,  del decreto-legge n. 249 del 5 ottobre
2004,  convertito  con  modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
sottosegretario   pro  tempore  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali;
  Visto  l'art.  2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
  Visto  il  verbale di accordo stipulato, in data 16 giugno 2008, ai
sensi  dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  presso  il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  alla  presenza  del  sottosegretario al lavoro pro tempore,
assistito  dalla  direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro,  dalle  organizzazioni  sindacali e per la parte datoriale da
FISE,  ANCP  e tutte le aziende operanti nel settore che applicano il
CCNL delle attivita' ferroviarie;
  Vista  la  nota  n.  14/8312,  del  25 giugno 2008, con la quale la
direzione  generale degli ammortizzatori sociali e I.O. ha richiesto,
alla  direzione  generale  della  tutela  delle condizioni di lavoro,
chiarimenti   in   merito  al  limite  temporale  di  utilizzo  degli
ammortizzatori  sociali  in  deroga  per  il  settore  degli  appalti
ferroviari;
  Vista  la  nota  n.  15/15237/16.01.03  del 10 ottobre 2008, con la
quale  la  direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
ha   dichiarato   che,  salvo  diverso  avviso  delle  organizzazioni
sindacali  e  datoriali di settore, il beneficio degli ammortizzatori
sociali  per  il  settore in questione puo' essere concesso anche con
data  di  scadenza  successiva a quella del 31 luglio 2008 e comunque
non oltre il 31 dicembre 2008;
  Visto  il  riscontro,  in data 20 ottobre 2008 e 21 ottobre 2008 da
parte  delle  organizzazioni sindacali e dell'ANCP, che confermano il
limite  temporale  di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga
per  il  settore  degli  appalti ferroviari, non oltre la data del 31
dicembre 2008;
  Considerato   che   dal  confronto  tra  le  parti,  finalizzato  a
verificare  il  permanere  dello  stato  di crisi del settore appalti
ferroviari,   e'   emerso   che  nell'attuale  situazione  permangono
difficolta'  ancora  da  risolvere  in  relazione  alle problematiche
occupazionali  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la necessita' di
utilizzare,  anche  per  l'anno  2008,  gli ammortizzatori sociali in
deroga previsti dall'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  riferiti a CIGS, ai contratti di solidarieta' e alla
mobilita',  in  favore di quelle aziende che non sono in possesso dei
requisiti  di  cui  alla  legge  n.  223/1991  e dei lavoratori delle
cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto;
  Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione all'accordo del 16
giugno 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  Ai  sensi  dall'art.  2,  commi  521 e 522, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  e  sulla  base  di  quanto concordato nel verbale di
accordo  ministeriale  di  settore, stipulato in data 16 giugno 2008,
allegato al presente decreto, per il periodo al 1° gennaio 2008 al 31
dicembre  2008,  possono  essere  concessi,  in  favore delle imprese
operanti  nel  comparto  degli appalti delle pulizie ferroviarie, gli
ammortizzatori sociali in deroga riferiti a:
   trattamento   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  ai
dipendenti  delle  imprese che non sono in possesso dei requisiti per
accedere alla legge n. 223 del 1991;
   contratti  di  solidarieta' e procedure di mobilita' in favore dei
dipendenti  delle  imprese che non sono in possesso dei requisiti per
accedere   alla  legge  n.  223  del  1991  e  dei  lavoratori  delle
cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto.