IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Salerno

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,  contenente  il  regolamento di semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di facchinaggio;
  Visto  l'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342
citato,  che  attribuisce  agli  Uffici  Provinciali  del  Lavoro, le
funzioni  amministrative  in  materia di determinazione delle tariffe
minime   di   facchinaggio,  funzioni  precedentemente  svolte  dalle
Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio,
soppresso  dall'art.  3  del  predetto  decreto  del Presidente della
Repubblica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  novembre  1996,  n. 687 che ha
unificato  gli  uffici  periferici  del  Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  (oggi Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali)   nella   Direzione   Provinciale   del  lavoro,
attribuendo   i  compiti  gia'  svolti  dall'U.L.P.M.O.  al  Servizio
Politiche del Lavoro della predetta direzione;
  Vista la circolare 2 febbraio 1995, prot. n. 25157/70 del Ministero
del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V,
inerente   il  regolamento  sulla  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi   in   materia   di   lavoro   di  facchinaggio  e  di
determinazioni delle relative tariffe;
  Vista la circolare 18 marzo 1997, n. 39;
  Ravvisata la necessita' di rideterminare le tariffe di facchinaggio
per il biennio 2009-2011;
  Sentite le organizzazioni sindacali;
  Viste le proposte inviate da dette organizzazioni;
  Considerata  la  necessita'  di  conformare il valore delle tariffe
nella   provincia   di  Salerno  a  quelle  operanti  nelle  province
limitrofe;
  Tenuto  conto del tasso di inflazione determinatosi nel corso degli
anni;
  Considerate  le particolari situazioni riferibili al locale mercato
del lavoro;

                              Decreta:

  Le  tariffe  minime  orarie  per  le  operazioni di facchinaggio da
valere  per tutti i settori merceologici, nella provincia di Salerno,
sono determinate nelle seguenti misure:
   tariffa minima oraria euro 15,00.
  La   suddetta   tariffa  oraria  sara'  maggiorata  delle  seguenti
percentuali:
   lavoro straordinario 20%;
   lavoro festivo 30%;
   lavoro notturno feriale 30%;
   lavoro notturno festivo 50%;
   lavoro straordinario festivo diurno 40%;
   lavoro straordinario festivo notturno 70%;
   lavoro straordinario feriale notturno 60%;
e precisa che,
   per lavoro straordinario si intendono le prestazioni rese oltre il
normale orario di lavoro previsto dal CCNL;
   per lavoro festivo si intendono le prestazioni rese nelle giornate
di  sabato  -  domenica  e festivita' nazionali ricorrenti nei giorni
infrasettimanali,  compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove
i facchini prestano la loro attivita';
   per  lavoro  notturno  si  intendono le prestazioni rese dalle ore
22.00  alle  ore  6.00  per  almeno  3  ore. Le suddette tariffe sono
comprensive di tutti gli oneri riflessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Salerno, 5 marzo 2009
                                      Il direttore provinciale: Festa