IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  prodotti  e  strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone  l'ammontare  nominale, il tasso di interesse o i criteri
per    la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo   minimo
sottoscrivibile,   il   sistema   di   collocamento   ed  ogni  altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  118249  del 30 dicembre 2008,
emanato  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale  del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione
seconda del dipartimento medesimo;
  Vista  la  determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  4  e  11 del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 9
marzo  2009  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  54.109  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in data 18 settembre 2003, 23 gennaio, 6
aprile,  10 maggio e 10 settembre 2004, con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali
5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
  Considerato  che  in  concomitanza  con  l'emissione  della tranche
predetta, viene disposta l'emissione della diciannovesima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e
scadenza 1° agosto 2016;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche' del decreto
ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  nona  tranche  dei  buoni  del Tesoro
poliennali  5%,  con  godimento  1°  agosto 2003 e scadenza 1° agosto
2034,  di  cui  al  decreto  del 6 aprile 2004, altresi' citato nelle
premesse,  recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni
stessi.  L'emissione  della  predetta  tranche  e  l'emissione  della
diciannovesima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro poliennali 3,75% con
godimento  1°  febbraio  2006 e scadenza 1° agosto 2016, citata nelle
premesse,  vengono  disposte  per  un  ammontare nominale complessivo
compreso  fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo
massimo di 2.500 milioni di euro.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 6 aprile 2004.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto  dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  6  dell'8  gennaio  2008,  possono  essere
effettuate operazioni di «coupon stripping».
  Le  prime  undici  cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.