IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonche' l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3719 del 3 dicembre 2008, l'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008 e l'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697; Visto l'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2009, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2009, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli, l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3566 del 5 marzo 2007 e la nota del 23 febbraio 2009 del sindaco di Napoli; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008; Vista la nota del 10 marzo 2009 del capo Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonche' l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009, con cui e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2009, lo stato d'emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale; Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, n. 3251 del 14 novembre 2002, art. 5, n. 3455 del 5 agosto 2005, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 19, n. 3555 del 5 dicembre 2006, art. 8, n. 3577 del 30 marzo 2007, n. 3696 del 4 agosto 2008, art. 13; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese e l'ordinanza di protezione civile n. 3640 del 15 gennaio 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3608 del 29 agosto 2007, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticita' in atto nella localita' «Conca di Alimuri» del comune di Vico Equense, connesso alle condizioni di dissesto del costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio del manufatto conosciuto come «ecomostro di Alimuri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Sondrio a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 12 e 13 luglio 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3725 del 29 dicembre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009; Viste le note della regione Lombardia del 19 febbraio 2009 e del 26 febbraio, della regione Toscana del 28 gennaio 2009 e del 13 febbraio 2009, della regione Liguria del 21 gennaio 2009 e della regione Puglia del 6 febbraio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3738 del 5 febbraio 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 2002, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3379 del 5 novembre 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005, nonche' la nota del 22 gennaio 2009 dell'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale e' stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unita' d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia; Vista la nota del 4 marzo 2009 del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del 2007 e n. 3704 del 17 settembre 2008, nonche' la nota n. 1164 del 23 febbraio 2009 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato; Viste le ordinanze di protezione civile n. 3275 del 28 marzo 2003, n. 3350 del 16 aprile 2004, n. 3266 del 7 marzo 2003, n. 3427 del 29 aprile 2005, n. 3488 del 29 dicembre 2005, n. 3514 del 26 aprile 2006, n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3673 del 30 aprile 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' stato nominato Commissario delegato; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di dare compiuta attuazione all'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il capo della Missione tecnico-operativa e' autorizzato ad istituire un apposito tavolo tecnico al fine di avviare e gestire, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 il progetto pilota di cui al citato articolo per garantire la piena tracciabilita' dei rifiuti. Tale progetto puo' essere realizzato attraverso l'integrazione funzionale tra il sistema informativo di cui al decreto del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 12 novembre 2008 ed il sistema informativo realizzato nell'ambito del progetto Sirenetta di cui ai Fondi Por 2000-2006. Il tavolo tecnico garantisce, altresi', la migrazione, alla data di cessazione dello stato di emergenza, di tale sistema informativo integrato agli enti ordinariamente competenti, al fine di dare prosecuzione all'attivita' di monitoraggio sul ciclo integrato di gestione dei rifiuti. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, individua, entro sette giorni dalla sua costituzione, sessanta siti o impianti presso cui installare le apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi al fine di realizzare una corretta tracciabilita' dei rifiuti in relazione alla tipologia e alla quantita' degli stessi. 3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, n. 3697 dopo le parole «dalla data di assegnazione», sono aggiunte le parole: «in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e dopo le parole «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3686/2008» sono aggiunte le parole: «Il predetto personale, ove appartenente ai ruoli di enti pubblici territoriali ovvero al comparto Ministeri, conserva il trattamento economico in godimento all'atto della messa a disposizione presso le strutture di missione ivi compresa l'indennita' di posizione, ad esclusione della retribuzione di risultato. I relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza in deroga alla normativa vigente.».