IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400 recante la disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303 recante
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche
ed integrazioni;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002  recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 settembre 2002, n. 207;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9
dicembre  2002  recante  la  «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nel  supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 7 marzo 2003, n. 55;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
ottobre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  del  23  dicembre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un
attestato  di  pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile;
  Ritenuto  di  dover  innovare  la  materia  delle  attestazioni  di
pubblica  benemerenza  del  Dipartimento  della protezione civile per
introdurre  nuove  procedure di segnalazione, nonche' per definire le
caratteristiche degli attestati e prevedere l'introduzione di norme a
tutela delle insegne;
  Considerato  che  la  progressione  nella  scala  gerarchica  delle
attestazioni   in   parola   si   sviluppa  attraverso  la  reiterata
partecipazione   ad  eventi  di  protezione  civile  e  che  occorre,
pertanto,  individuare  un  successivo  percorso  alla  struttura per
classi  posta  in essere dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  22 ottobre 2004, che tenga conto del valore manifestato dal
soggetto durante la partecipazione agli eventi;
  Ritenuto  di  dover  individuare  un  idoneo  ordine  di precedenza
mediante   equiparazione   ad  altre  onorificenze  della  Repubblica
italiana;
  Ritenuto   di  dover  sostituire  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004 mediante abrogazione;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                             Istituzione


  1.   E'   istituita  l'attestazione  di  pubblica  benemerenza  del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  2. L'attestazione di pubblica benemerenza, e' concessa:
   a) alla memoria;
   b) a titolo individuale, conferibile anche ai cittadini stranieri,
ai  civili,  ai  militari  e ai volontari che abbiano operato in zone
interessate  da  eventi  calamitosi o da grandi eventi individuati ai
sensi  dell'art.  2  del  presente decreto o che siano stati comunque
coinvolti,  a  qualsiasi titolo, nella gestione degli eventi, nonche'
ai  singoli  cittadini  che,  in collaborazione con le istituzioni, e
previa  segnalazione delle stesse, abbiano contribuito ad alleviare i
disagi  e  le  sofferenze  delle popolazioni colpite o interessate da
eventi di protezione civile;
   c)   a   titolo   collettivo,  alle  amministrazioni,  centrali  e
periferiche,   agli   enti  pubblici  e  privati,  ai  corpi  e  alle
organizzazioni,  nonche'  alle componenti ed alle articolazioni delle
predette  strutture, esclusivamente se in possesso di codice fiscale,
coinvolti  nelle  attivita'  di soccorso, assistenza o solidarieta' a
seguito  degli  eventi  individuati ai sensi dell'art. 2 del presente
decreto.