Agli  intermediari  di  cui all'art. 1,
                              lettera  a)  del decreto del Presidente
                              della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

Premessa.
  A  seguito  dei  recenti  interventi  normativi,  culminati  con le
modifiche  apportate  dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  190, alla
disciplina  di  riferimento,  si  e'  previsto  che  nel Fondo di cui
all'art.  1,  comma  343,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266,
confluiscano,  oltre  ai  rapporti definiti come dormienti, anche gli
importi  degli  assegni  circolari  non  riscossi entro il termine di
prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli
importi  dovuti  ai  beneficiari  di buoni postali fruttiferi, emessi
dopo  il  14  aprile  2001  e  non  reclamati  entro  il  termine  di
prescrizione del relativo diritto.
  La  disciplina  richiamata  in oggetto prevede che tutti i suddetti
importi vengano comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze
(di seguito «MEF») entro il 31 marzo di ciascun anno e che i relativi
versamenti  vengano  effettuati  entro  il  successivo 31 maggio. Per
quanto concerne i soli rapporti dormienti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere  a)  e  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
giugno  2007,  n. 116 (di seguito «Regolamento»), tale Regolamento ha
previsto,  all'art. 4, precisi incombenti pubblicitari a carico degli
Intermediari  nella  fase  che  precede il trasferimento dei relativi
importi al Fondo.
  Trattandosi  di  disposizioni  destinate  ad  avere  un consistente
impatto  sull'operativita'  degli intermediari e degli altri soggetti
destinatari  della  predetta normativa, si ritiene necessario fornire
le  seguenti  istruzioni  applicative,  integrative  delle precedenti
dettate   -   in  sede  di  prima  applicazione  della  normativa  di
riferimento  -  con  la  circolare del giorno 8 agosto 2008, prot. n.
82165.
Istruzioni applicative.
  La  comunicazione  al  MEF dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1,
lettere  a)  e  b),  del  Regolamento  rispetto  ai  quali  si  siano
verificate  le  condizioni  per  la  dormienza  - valida anche per la
pubblicazione  sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del
Regolamento   -  dovra'  essere  effettuata,  con  adeguato  anticipo
rispetto  alla  scadenza  del  relativo  termine,  esclusivamente  in
formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al
seguente  indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it. Per la
comunicazione    dovra'   utilizzarsi   esclusivamente   il   modello
scaricabile da www.tesoro.it sul quale va apposta la firma digitale.
  Per   quanto  riguarda  gli  obblighi  informativi  gravanti  sugli
intermediari  ex art. 4, comma 2, del Regolamento, tenuto conto delle
indicazioni fornite in fase di prima applicazione del Regolamento, si
ritiene  che  gli  Intermediari potranno adempiere ai propri obblighi
comunicativi  limitandosi  a  pubblicare  su  almeno  un quotidiano a
diffusione  nazionale  un  avviso  -  di  dimensioni  e veste grafica
adeguate  a  darne  immediata  evidenza  -  che informi dell'avvenuta
comunicazione  al  MEF  dell'elenco  dei  rapporti  dormienti  e  che
l'elenco  sara'  pubblicato  sul sito web del MEF. A tale adempimento
puo'  provvedere  la  societa'  capogruppo per tutti gli intermediari
ricompresi  nel  gruppo,  nonche',  per  quanto riguarda le banche di
credito  cooperativo,  in  forma  aggregata,  la relativa Federazione
nazionale (BCC Federcasse).
  La  comunicazione al MEF degli altri importi richiamati in Premessa
dovra'  ugualmente  essere  effettuata con adeguato anticipo rispetto
alla   scadenza  del  relativo  termine,  esclusivamente  in  formato
elettronico,   mediante   posta  elettronica  certificata  (PEC),  al
seguente  indirizzo: depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it._Per la
comunicazione   dovranno  utilizzarsi  esclusivamente  gli  specifici
modelli  scaricabili  da  www.tesoro.it sui quali va apposta la firma
digitale.
  Si  evidenzia  che  sul  medesimo  sito  sono  altresi' scaricabili
specifiche Istruzioni volte ad agevolare la compilazione dei suddetti
moduli.
   Roma, 11 marzo 2009
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli