Al   Ministero   dell'interno  -
                                   Dipartimento     della    Pubblica
                                   sicurezza
                                     A  tutti gli Uffici territoriali
                                   del Governo - Prefetture
                                     Alle Amministrazione regionali
                                     Alla    Amministrazione    della
                                   provincia autonoma di Bolzano
                                     Alla    Amministrazione    della
                                   provincia autonoma di Trento
                                     Alle Amministrazioni provinciali
                                     Alle Amministrazioni comunali
                                     All'ANAS  -  Direzione  generale
                                   tecnica  - Ispett. 2' Uff. 4', via
                                   Monzambano n. 10
                                     Ai  Compartimenti  viabilita'  -
                                   ANAS
                                     Ai Provveditorati interregionali
                                   per le opere pubbliche
                                     Alle      Direzioni     generali
                                   territoriali
                                     Alla    C.S.A.I.    (Commissione
                                   Sportiva   Automobilistica),   via
                                   Solferino n. 32
                                     Alla      F.M.I     (Federazione
                                   Motociclistica   Italiana),  viale
                                   Tiziano n. 70
1. Premesse.
  1.1. L'art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285), e successive modificazioni, al comma 1, precisa
che  sulle  strade  ed  aree  pubbliche  le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se
regolarmente autorizzate.
  In particolare per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e'
rilasciata,  sentite  le  federazioni nazionali sportive competenti e
dandone  tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza,
nel  rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n. 112: dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e di Bolzano per le strade che costituiscono la
rete  di  interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali;
dalle  province  per  le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali.  Nelle  autorizzazioni  sono precisate le prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.
  Pertanto  la  presente circolare e' essenzialmente indirizzata alle
regioni,  province  e  comuni  in qualita' di Enti che autorizzano lo
svolgimento  delle  gare,  ferma  restando,  ai sensi dell'art. 7 del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000,
l'attivita'  di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da
parte  delle  Prefetture,  in  precedenza competenti alla trattazione
della materia trasferita.
  Allo  scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere
dello  scrivente,  la  procedura per il rilascio delle autorizzazioni
nel   caso   di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade
appartenenti  ad  enti  diversi  deve  rimanere  quella delineata dai
richiamati  articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
   delle  regioni  e  province  autonome  di  Trento e di Bolzano per
l'espletamento  di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade   ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di  interesse
nazionale;
   delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali
e per competizioni che interessano piu' province e comuni;
   delle   province   per  le  competizioni  motoristiche  su  strade
provinciali e per competizioni che interessano piu' comuni;
   dei   comuni   per   le   competizioni   motoristiche   su  strade
esclusivamente comunali.
  Per  competizioni  che  interessano  piu' regioni o piu' province e
comuni  di  regioni  diverse  l'autorizzazione puo' essere rilasciata
dalla regione da cui ha inizio la competizione.
  In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell'art. 9, del nuovo
codice  della  strada,  l'Ente che autorizza acquisisce il nulla osta
degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
  1.2.  Dalla  disciplina  restano  escluse le manifestazioni che non
comportano  lo  svolgersi di una gara intesa come la competizione tra
due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi
vicendevolmente e in cui non e' prevista alcuna classifica.
  Non  rientrano  quindi in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno  carattere  agonistico.  Per esse restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto
6  maggio  1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico
18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).
  Il  comma  3  dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che
per  l'effettuazione  di  tutte  le  competizioni motoristiche che si
svolgono  su  strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o
enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori
(promotori)   devono  preliminarmente  richiedere  il  nulla-osta  al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti,  la  navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici -
Direzione generale per la sicurezza stradale.
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione  di  un  programma delle competizioni da svolgere nel
corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli
organizzatori,  tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  Come  detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  e'  richiesto  quando  le gare motoristiche si svolgono su
strade  ed  aree  pubbliche  come definite al comma 1 dell'art. 2 del
nuovo codice della strada.
  Pertanto  non  rientrano  nella  presente disciplina le gare che si
svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano percorse
strade  ordinarie  nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo
codice  della  strada  e  quelle  che  si  svolgono su brevi circuiti
provvisori,  le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di
formula  challenge,  le  gimkane,  le gare di minimoto, supermotard e
similari.
  Sempre  ai fini dello snellimento delle procedure il nulla-osta del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'  non essere
richiesto  per  le  manifestazioni  di  regolarita' amatoriali, per i
raduni  e  per le manifestazioni di abilita' di guida (slalom) svolte
su  speciali  percorsi  di  lunghezza  limitata  (inferiore  a  3 Km,
appositamente  attrezzati per evidenziare l'abilita' dei concorrenti,
con  velocita' di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al
servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.
  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma  3,  del  nuovo  codice della strada in quanto il nulla-osta di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
  Ovviamente,   ai   fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  allo
svolgimento   delle   competizioni,  devono  essere  comunque  sempre
rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e 6.
  Non  sono  invece  consentite  le gare di velocita' da svolgersi su
circuiti  cittadini  i cui effetti possono creare disagio o essere di
intralcio  o  impedimento  alla  mobilita'  urbana  dei veicoli e dei
pedoni  e  alla  sicurezza  della  circolazione ed in particolare dei
trasporti urbani.
  E'  necessario  che  l'Ente  competente,  quale  che sia il tipo di
manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del
C.O.N.I.  espresso  dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali e
cio', anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni
stesse,   al   cui   ambito   appare   logico   ricondurre  tutte  le
caratteristiche  che  garantiscano,  sotto il profilo della tipologia
della  gara,  ma  anche della professionalita' degli organizzatori, i
presupposti  per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme
ai  canoni  di  sicurezza.  Il  preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto  per  le  manifestazioni di regolarita' a cui partecipano i
veicoli  di cui all'art. 60 del nuovo codice della strada, purche' la
velocita'  imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la
manifestazione    sia   organizzata   in   conformita'   alle   norme
tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-Procedure.
  2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2008 e
degli  anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per
offrire   un   utile   ed  uniforme  indirizzo  alle  Amministrazioni
interessate per gli atti di propria competenza.
  2.2 Le proposte degli organizzatori, trasmesse per il tramite delle
competenti  Federazioni  Sportive  Nazionali,  che ne garantiscono il
carattere  sportivo,  sono  pervenute  alla Direzione generale per la
sicurezza  stradale,  che  ha  formulato  il  programma allegato alla
presente  circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni
poste dall'art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
  2.3  Nel  caso  di  svolgimento di una competizione motoristica non
prevista  nel  programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori
devono   chiedere  il  nulla-osta  alla  Direzione  generale  per  la
sicurezza  stradale almeno sessanta giorni prima della gara motivando
il mancato inserimento nel programma.
  In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
   a)  relazione  che  elenchi e descriva le strade interessate dalla
gara,   le   modalita'  di  svolgimento  della  stessa,  i  tempi  di
percorrenza  previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita' media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e  la  loro durata, nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio  individuare  il  tipo  di  manifestazione e l'Ente o gli Enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
   b)  planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste
tratte  stradali  chiuse  al  traffico,  devono  essere evidenziati i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
   c) regolamento di gara;
   d)  parere  favorevole  del  CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione  delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, ovvero
attestazione che la manifestazione e' organizzata in conformita' alle
norme   tecnico-sportive  della  federazione  di  competenza  per  le
manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1.2;
   e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n.
66782004,   intestato   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  via  Caraci  n.  36  -  00157  Roma,  per  le  gare fuori
programma,  per  le  operazioni tecniche amministrative di competenza
del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, come previsto
dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e
   D)
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
come  aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti n. 3T in data
15 gennaio 2007, in attuazione di quanto disposto con l'art. 3, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28
gennaio 2009, n. 2;
   f)  dichiarazione  che  le  gare  di velocita' e le prove speciali
comprese  nelle  manifestazioni di regolarita' non interessano centri
abitati  ovvero  attestazione del comune nel quale rientrano i centri
abitati  interessati  da  tali  manifestazioni che lo svolgersi della
stessa  non  crea  disagio  o risulti di intralcio o impedimento alla
mobilita'  urbana  dei  veicoli  e  dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
  La  Direzione  generale  per  la  sicurezza stradale non garantira'
l'esame  delle  istanze  presentate  e  il  conseguente  rilascio del
nulla-osta   ove   non   siano  rispettati  i  tempi  previsti  e  la
documentazione trasmessa risulti incompleta.
  Completata  l'istruttoria,  la  Direzione generale per la sicurezza
stradale  rilascia  il  proprio  nulla-osta  trasmettendolo  all'Ente
competente.
  2.4  Ai  sensi dell'art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada,
l'Ente  competente  puo'  autorizzare,  per comprovate necessita', lo
spostamento  della  data  di  effettuazione  di una gara prevista nel
programma,  su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione alla predetta Direzione.
  Ai  fini  della  autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta
giorni  prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori
devono avanzare richiesta allo stesso Ente.
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la  responsabilita'  civile,  ai  sensi  dell'art.  124  del  decreto
legislativo   7   settembre   2005,   n.  209,  che  copra  anche  la
responsabilita'  dell'organizzazione  e  degli altri obbligati, per i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Nell'istanza  deve  essere  esplicitamente  dichiarata la velocita'
media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla  stessa  istanza  e'  opportuno che sia allegato il nulla-osta
dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi  la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere acquisito
direttamente dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al
rilascio dell'autorizzazione.
  Si  precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice
della    strada,   qualora,   per   particolari   esigenze   connesse
all'andamento  plano-altimetrico  del  percorso, ovvero al numero dei
partecipanti,  sia  necessaria la chiusura della strada, la validita'
della autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in
occasione  del  transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma
1,  ovvero,  se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma 1, del
nuovo codice della strada.
  Sentite   le   competenti   Federazioni,   l'Ente  competente  puo'
rilasciare  l'autorizzazione  alla  effettuazione della competizione,
subordinandola   al   rispetto  delle  norme  tecnico-sportive  e  di
sicurezza   vigenti   (ad  esempio,  quelle  emanate  dalle  suddette
Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche, ed all'esito
favorevole  del  collaudo  del  percorso di gara e delle attrezzature
relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A  tale  proposito  giova  precisare  che,  a  norma  del  comma 4,
dell'art.  9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso
di  gara  e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di
gare di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse
velocita'  medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente,
aperte o chiuse al traffico.
  In  tal  modo  e'  risolto  il  problema  riguardante  la  corretta
interpretazione  del termine «velocita' media» nel caso delle gare di
regolarita' in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte
di  regolarita'  e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse
al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il  collaudo  del  percorso, sia nei casi in cui e' prescritto, che
nei  casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'Ente competente,
e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente
proprietario  della  strada  se  la  strada  interessata  non  e'  di
proprieta'.
  Ai  sensi  del  citato comma 4, dell'art. 9, del nuovo codice della
strada,  al  collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti
del  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e dell'interno,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
  Per  quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni
citate,   l'Ente  competente  ovvero  il  proprietario  della  strada
comunica  la  data  del  collaudo  e  richiede al piu' vicino ufficio
periferico   di   tali   amministrazioni   di  designare  il  proprio
rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al  termine  di  ogni  gara  l'Ente competente deve tempestivamente
comunicare  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti -
dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici  -  direzione  generale  per la sicurezza stradale - le
risultanze  della  competizione, precisando le eventuali inadempienze
rispetto   alla   autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi   di
inconvenienti o incidenti.
  In  assenza  di  comunicazione  entro la fine dell'anno si riterra'
tacitamente  che  la  competizione  e'  stata regolarmente effettuata
senza   alcun  rilievo,  anche  ai  fini  della  predisposizione  del
calendario per l'anno successivo.
3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Tanto  premesso,  sono  state prese in esame e definite le proposte
avanzate   dagli   organizzatori   per   il  tramite  della  C.S.A.I.
(Commissione   Sportiva  Automobilistica  Italiana)  e  della  F.M.I.
(Federazione  Motociclistica Italiana) per la redazione del programma
delle  gare  automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno
2009. Le proposte sono state distinte in:
   programma   2009  di  gare  che  si  sono  gia'  svolte  nell'anno
precedente,  e  per  le  quali la Direzione Generale per la Sicurezza
Stradale  ha  verificato  che non si sono create gravi limitazioni al
servizio  di  trasporto  pubblico,  nonche' al traffico ordinario per
effetto  dello  svolgersi  delle gare stesse e per le quali la stessa
Direzione ha gia' concesso il nulla-osta (allegato A);
   programma 2009 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi
che  non  trovano  riscontro  nelle  manifestazioni  gia'  effettuate
nell'anno  precedente  per  le  quali  la  predetta  Direzione dovra'
procedere  a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per
ogni singola gara (allegato B).
    Roma, 24 febbraio 2009
                                               Il Ministro : Matteoli

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
   del territorio, registro n. 1, foglio n. 324