Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda  del  Consorzio  per  la  tutela  dei  vini
«Reggiano»  e «Colli di Scandiano e di Canossa», pervenuta in data 15
luglio  2008,  intesa  ad  ottenere  la  modifica del disciplinare di
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
«Reggiano»;
   Visto  il  parere  favorevole  della  Regione Emilia Romagna sulla
domanda sopra citata;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del  10 febbraio 2009, presente il
funzionario  della  Regione  Emilia Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso;
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  al  disciplinare  di  produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, Via XX
Settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.