IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 813/2000 del 17 aprile 2000, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  denominazione  di  origine  protetta  «Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il decreto 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  71  del  25 marzo 2006, con il quale
l'organismo  «Suolo  e Salute» con sede in Fano, via Paolo Borsellino
n.   12,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione  di  origine  protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dall'8  marzo  2006,  data  di  emanazione  del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  consorzio fra i produttori di aceto balsamico
tradizionale di Reggio Emilia, pur essendone richiesto, non ha ancora
provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il
triennio  successivo  alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra
citata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Aceto
Balsamico   Tradizionale   di   Reggio   Emilia»   anche  nella  fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione  all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  8  marzo  2006,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  denominato «Suolo e Salute» oppure all'eventuale nuovo
organismo di controllo;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  L'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  denominato  «Suolo  e
Salute»  con  decreto  8  marzo 2006, ad effettuare i controlli sulla
denominazione  di  origine  protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di
Reggio  Emilia», registrata con il regolamento della Commissione (CE)
n.  813/2000 del 17 aprile 2000, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.