IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO del Lazio Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio; Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterra' di finalizzare agli interventi del settore della Sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali; Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 24 settembre 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S., in deroga, per un numero massimo di 80 (ottanta) lavoratori dipendenti dalla Klopman International S.r.l., per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008 e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio; Tenuti presenti i principi di cui alla nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge 296/06 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»; Vista l'istanza del 21 ottobre 2008, di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello CIGS/DEROGA 2008), presentata in favore di un numero massimo mensile di 80 lavoratori, sospesi per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008, occupati dalla suindicata Societa' presso l'unita' aziendale ubicata in Frosinone, Via Le Lame, n. 10; Vista la documentazione acquisita in data 29 ottobre 2008, recante indicazioni riguardo al parziale ricorso al meccanismo della rotazione ed all'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte della Societa' richiedente; Vista l'ulteriore documentazione prodotta in data 4 febbraio 2009, e, in particolare, l'elenco del personale interessato dalle sospensioni; Ritenuta quest'ultima documentazione modificativa della predetta istanza del 21 ottobre 2008; Considerato che la Klopman International S.r.l. e' stata sottoposta alle verifiche di rito e che dalla relazione ispettiva, pervenuta in data 21 gennaio 2009 dalla direzione provinciale del lavoro di Frosinone - servizio ispezione del lavoro, non sono emersi motivi ostativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale richiesto; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati: Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla Klopman International S.r.l, con sede legale e unita' aziendale interessata ubicata in Frosinone, Via Le Lame, n. 10, per un numero massimo mensile di 64 lavoratori, sospesi a zero ore, con ipotesi di rotazione, per il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre 2008, elencati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto del trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento e' anticipato dalla Societa'.