IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                              del Lazio

  Visto  l'art.  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,  in  particolare,  il  primo periodo del sopraindicato comma
521,  che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita'
per  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con  il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il
31   dicembre   2008,   la  concessione,  anche  senza  soluzioni  di
continuita',  degli  ammortizzatori  sociali,  in deroga alla vigente
normativa,  nel  caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali;
  Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art.
2,  comma  521,  della  legge  24  dicembre  2007, n. 244, a diciotto
Regioni ed alla Provincia di Taranto;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga,  in  deroga alla vigente normativa, di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella Regione Lazio;
  Visto  il  decreto  n.  44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze e, in particolare, l'art. 1
con  il  quale  le  sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate
alla  Regione  Lazio  dall'art.  1  del citato decreto n. 43297 del 9
aprile  2008,  vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi
delle  risorse che la Regione riterra' di finalizzare agli interventi
del  settore della Sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di
oggettive   esigenze   derivanti   da   crisi,   riorganizzazioni   e
ristrutturazioni;
  Considerato  quanto  convenuto,  nell'accordo  governativo  del  28
febbraio  2008,  dal  Sottosegretario  al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'Assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche  giovanili  della  Regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come  integrato  dall'Addendum  del  29 luglio 2008, sottoscritto dal
medesimo  assessore  e  dal  Sottosegretario al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso
la  Regione  Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo  sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato
lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 24 settembre
2008,  tra  la  Regione  medesima  e  le parti sociali, relativo alla
richiesta  dei  benefici  della  C.I.G.S.,  in  deroga, per un numero
massimo   di   80   (ottanta)  lavoratori  dipendenti  dalla  Klopman
International  S.r.l.,  per  il periodo dal 17 ottobre al 31 dicembre
2008  e  preso  atto  del  parere favorevole espresso in merito dalla
Regione Lazio;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  296/06  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975
del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista  l'istanza  del  21  ottobre  2008,  di prima concessione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale, in deroga alla
vigente  normativa  (redatta su modello CIGS/DEROGA 2008), presentata
in favore di un numero massimo mensile di 80  lavoratori, sospesi per
il  periodo  dal  17  ottobre  al  31  dicembre  2008, occupati dalla
suindicata  Societa'  presso l'unita' aziendale ubicata in Frosinone,
Via Le Lame, n. 10;
  Vista  la documentazione acquisita in data 29 ottobre 2008, recante
indicazioni   riguardo   al  parziale  ricorso  al  meccanismo  della
rotazione  ed  all'anticipo del trattamento di integrazione salariale
da parte della Societa' richiedente;
  Vista  l'ulteriore documentazione prodotta in data 4 febbraio 2009,
e,   in   particolare,   l'elenco  del  personale  interessato  dalle
sospensioni;
  Ritenuta  quest'ultima  documentazione  modificativa della predetta
istanza del 21 ottobre 2008;
  Considerato che la Klopman International S.r.l. e' stata sottoposta
alle  verifiche di rito e che dalla relazione ispettiva, pervenuta in
data  21  gennaio  2009  dalla  direzione  provinciale  del lavoro di
Frosinone  -  servizio  ispezione  del lavoro, non sono emersi motivi
ostativi  alla  concessione del trattamento di integrazione salariale
richiesto;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  concedere  il  trattamento di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, in favore
dei lavoratori interessati:

                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  e'  concesso  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale,  in deroga alla vigente normativa, in favore del personale
dipendente  dalla  Klopman  International  S.r.l,  con  sede legale e
unita'  aziendale  interessata  ubicata in Frosinone, Via Le Lame, n.
10,  per  un  numero massimo mensile di 64 lavoratori, sospesi a zero
ore,  con  ipotesi  di rotazione, per il periodo dal 17 ottobre al 31
dicembre  2008, elencati nella tabella allegata che costituisce parte
integrante  del  presente  provvedimento, senza pagamento diretto del
trattamento  medesimo  da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il
pagamento e' anticipato dalla Societa'.