IL DIRETTORE GENERALE
              per gli ordinamenti del sistema nazionale
             di istruzione e per l'autonomia scolastica

  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28
maggio  1992;  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297; il
decreto   ministeriale   21   ottobre  1994,  n.  298,  e  successive
modificazioni;  il  decreto  ministeriale  30 gennaio 1998, n. 39; il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445;  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165; il
decreto  interministeriale  4  giugno 2001; il decreto del Presidente
della  Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n.
53;  il  decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n. 277; la circolare
ministeriale  21  marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006,
n.  181,  convertito  nella  legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto
legislativo  del  9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Vista  l'istanza,  presentata  ai  sensi dell'art. 16, comma 1, del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche   professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in  Paese
appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ute Wieser;
  Vista  la  documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,
rispondente  ai  requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato
decreto  legislativo  n.  206,  relativa  al sotto indicato titolo di
formazione;
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede  che  per  l'esercizio  della  professione  i beneficiari del
riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie;
  Considerato   che   l'interessata   e'   esentata  dall'obbligo  di
documentare  la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M.
n.  39  del  21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica e'
avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca
e con l'italiano come seconda lingua;
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo  n.  206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto ai fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
  Rilevato   altresi'   che,   ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto
legislativo  n.  206/2007, l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di
studi  post-secondari  di  durata  minima di quattro anni, nonche' al
completamento  della  formazione professionale richiesta, in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari;
  Tenuto  conto  della  valutazione  favorevole  espressa  in sede di
conferenza  dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;
  Accertato  che  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso   che   il  titolo  posseduto  dall'interessata  comprova  una
formazione  professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato
decreto legislativo n. 206;

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
   diploma di istruzione superiore:
    «Magistra   der   Philosophie»  (Lehramtsstudium:  Unterichtsfach
Geschichte,   Sozialkunde   und  Politiche  Bildung;  Unterichtsfach:
Deutsch),  conseguito il 18 giugno 2007 presso l'Universita' «Leopold
Franzens» di Innsbruck (Austria);
    «Abschlussbestätigung»   (attestato  di  formazione  pedagogica),
conseguito  presso Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung
dell'Universita' di Innsbruck (Austria);
    «Bestätigung   gemäß  §  27a  des  Unterrichtspraktikumsgesetzes»
(attestato   ai   sensi   del   §   27a  della  legge  sulla  pratica
d'insegnamento)   rilasciato   dal   «Landesschulrat  Für  Tirol»  di
Innsbruck (Austria) il 12 agosto 2008,
posseduto  dalla  cittadina  italiana  prof.ssa  Ute  Wieser,  nata a
Bolzano  il 10 settembre 1983, ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  e'  titolo di abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria nelle classi di concorso:
   93/A materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di
secondo  grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca
delle localita' ladine;
   98/A  tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola
media  in  lingua  tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle
localita' ladine.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato  decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 2009
                                         Il direttore generale: Dutto