IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Considerato  che  il Ministero delle politiche agricole e forestali
ha  trasmesso  all'organismo  comunitario  competente  la  domanda di
registrazione  della denominazione «Carne di Bufalo Campana» ai sensi
dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/06;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Vista  la comunicazione del Comitato per la registrazione della DOP
«Carne  di  Bufalo  Campana» con sede in Napoli, Corso Meridionale n.
16,   con   la  quale  e'  stato  indicato  per  il  controllo  sulla
denominazione   «Carne  di  Bufalo  Campana»  l'organismo  denominato
«IS.ME.CERT.    -    Istituto    Mediterraneo    di    Certificazione
Agroalimentare»;
  Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di
Certificazione  Agroalimentare»  ha predisposto il piano di controllo
per  la  denominazione  «Carne  di Bufalo Campana» conformemente allo
schema tipo di controllo;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli  10  e  11  del  Regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 9 febbraio 2009;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'organismo  denominato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  Mediterraneo di
Certificazione  Agroalimentare» con sede a Napoli, corso Meridionale,
6,  e'  autorizzato  ad  espletare le funzioni di controllo, previste
dagli  articoli  10  e  11  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006 per la
denominazione «Carne di Bufalo Campana».