IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visti  l'art.  1,  commi  2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
  Visto  il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con   il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione  alla
Convenzione  relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971;
  Considerato  che  la  predetta  Convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato,  altresi',  che  con  il  decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11  febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  111  del  15  maggio  1987, e' stato reso esecutivo in
Italia  il  Protocollo  di  emendamento  alla Convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
  Considerato  che,  a  norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione
sopracitata  e  sulla  base dei criteri di identificazione delle zone
umide   di   importanza  internazionale  proposti  nella  «Conferenza
internazionale  sulla  conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici»  tenutasi  a  Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974),  adottati  al  IV incontro delle parti contraenti come annesso
alla  Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e
approvati  con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia,
1996),  sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito  elenco  di  cui  all'art.  2,  n. 1, della convenzione
medesima;
  Considerato  che  a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di  tale  Convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
  Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di
Ramsar  prevede  che  ciascuna  parte  contraente favorisca la tutela
delle  zone  umide  creando  delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente   dal   fatto  se  siano  o  meno  riconosciute  di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
  Considerato,  inoltre,  che  l'art.  4,  comma 3, della Convenzione
relativa  alla  «conservazione  della  vita selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa»  (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5
agosto  1981,  n.  503,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 250
dell'11  settembre  1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II  e  III  alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che
concerne  le  aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
  Considerato    che   la   «Palude   del   Busatello»,   localizzata
all'estremita'   meridionale  della  provincia  di  Verona  verso  il
Mantovano, nel territorio amministrativo dei comuni di Gazzo Veronese
e  di  Ostiglia,  ed a cavallo tra le regioni del Veneto e Lombardia,
rappresenta  una  delle  poche  zone  umide d'acqua dolce rimaste che
costituivano  la  «Silva  Hostilia», di cui rimangono quali relitti i
biotopi denominati «Bosco Fontana», «Palude Pellegrina»,
  «I  Brusa'»,  «Le Vallette», parte dei Laghi di Mantova e quella in
questione;
  Considerato,  altresi', che la zona umida in questione, percorsa in
direzione  nord-sud  dal fiume Busatello che costituisce storicamente
il confine politico tra il Veronese ed il Mantovano, pensile rispetto
alla  giacitura  dei terreni circostanti, arginata lungo tutto il suo
perimetro  e  ad  alimentazione  artificiale  per  sollevamento delle
acque,  rappresenta  il  piu'  ben  conservato  esempio nella Pianura
padano-veneta  dell'aspetto  originario  dei luoghi e che puo' essere
definita  come «l'ultima valle» rimasta intatta dalla grande bonifica
di  quell'estesissimo sistema di aree umide che costituivano un tempo
le «Valli Grandi Veronesi»;
  Considerato,  quindi,  il  valore  naturalistico  che  il  suddetto
biotopo   costituisce  sotto  gli  aspetti  floristico-vegetazionali,
caratterizzati da importanti fitocenosi, fra cui:
   in  zone  periodicamente  sommerse lo Scirpo-Phragmitetum, che da'
luogo  a  facies  a Giunco di palude (Juncus effusus), Lisca a foglie
strette  (Typha  angustifolia),  Lisca  maggiore  (Typha latifolia) e
Cannuccia  palustre  (Phragmites  australis), ed il Caricetum elatae,
stabilizzatosi  da  secoli grazie all'antica pratica di utilizzare le
carici  per  l'artigianato  locale,  e comprendente Carice spondicola
(Carex   elata)   seguita  da  Carex  riparia,  e  con  associate  la
localizzata Cicuta acquatica (Cicuta virosa), Giunco fiorito (Butomus
umbellatus),  Campanella maggiore (Leucojum aestivum), Calta palustre
(Caltha  palustris)  Sagittaria  (Sagittaria sagittifolia) e Cannella
delle torbiere (Calamagrostis canescens);
   lungo  il  corso  del  fiume  Busatello  le  fitocenosi  note come
«aggallati» e composte da veri e propri tappeti galleggianti e mobili
a  contatto  con  il  terreno  solo in periodi di magra e composte da
Menta   acquatica  (Mentha  aquatica),  Rabarbaro  di  palude  (Rumex
hydrolapatum),  Morella rampicante o «dulcamara» (Solanum dulcamara),
Finocchio  acquatico cicutario (Oenanthe aquatica), Stregona palustre
(Stachys palustris), Erba sega (), ecc.;
   tra le altre specie significative si rinvengono quelle liberamente
nananti  come  Morso  di  rana (Hydrocharis morsus-ranae), lenticchie
d'acqua (Lemna sp.pl. e Spirodela polirrhyzae), e le pteridofite Erba
pesce (Salvinia natans) e Azolla (Azolla filiculoides) che compongono
l'associazione Salvinio-Spirodeletum polirhizae;
   tra  le  rizofite  sono  presenti  Ninfea  bianca (Nymphaea alba),
Nannufaro  (Nuphar  luteum),  Erba  vescica  (Utricularia  vulgaris),
Ceratofillo   (Ceratophyllum  demersum)  e  varie  specie  di  Brasca
(Potamogeton sp.pl.);
   di  estrema importanza scientifica, tra le specie rare o in via di
scomparsa  in  tutta  la  Pianura padano-veneta, si rinvengono ancora
Cardo  di  palude  (Cirsium  palustre),  Senecione  palustre (Senecio
paludosus), Ibisco di palude (Hibiscus palustris), Euforbia lattaiola
(Euphorbia  palustris),  Calta  (Caltha  palustris), Violetta d'acqua
(Hottonia  palustris),  Limnantemo  (Nymphoides peltata) e Centocchio
(Mysoton aquaticum);
  Considerato,  ancora,  l'importante ruolo che la zona umida riveste
nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat
di  sosta  e  alimentazione  durante  il periodo delle migrazioni per
numerose  specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si
rinvengono  regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra
cui  molte  ricomprese  nell'elenco  di cui alla direttiva 79/409/CEE
concernente  la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati
II  e  III della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione
della  vita  selvatica  e  dell'ambiente  naturale  in  Europa» e nei
successivi  annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati
in  vigore  con  il  decreto  del Ministero degli affari esteri del 6
marzo  1998,  n. 4503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del
28  maggio  1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II
«specie  di  fauna  rigorosamente  protette»:  Tarabusino (Ixobrychus
minutus),   Tarabuso   (Botaurus  stellaris),  Nitticora  (Nycticorax
nycticorax),  (Egretta  garzetta),  Airone  rosso  (Ardea  purpurea),
Nibbio  bruno (Milvus migrans), Falco di palude (Circus aeruginosus),
Albanella   minore   (Circus   pygargus),  Falco  pescatore  (Pandion
haliaetus), Falco cuculo (Falco vespertinus), Voltolino e schiribille
(Porzana  sp.pl.),  Martin  pescatore  (Alcedo  atthis), Cappellaccia
(Galerida  cristata)  e  Allodola (Alauda arvensis); e, tra le altre,
Fischione  (Anas  penelope),  Canapiglia  (Anas strepera), l'Alzavola
(Anas crecca), il Germano reale (Anas platyrhynchos), Mestolone (Anas
clypeata),  Moriglione  (Aythyua  ferina), Moretta (Aythya fuligula),
Gheppio (Falco tinnunculus), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus), Beccaccino (Gallinago gallinago), varie specie
di   Acrocefalini  (Acrocephalus  sp.pl.),  Beccamoschino  (Cisticola
juncidis), Usignolo di fiume (Cettia cetti);
  Considerato  che la restante componente faunistica e' rappresentata
da  specie  di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la
loro  localizzazione  che  per la rarita' oggettiva, tra cui anfibi e
rettili  elencati  nell'Allegato  II della Direttiva 92/43/CEE, ed in
particolare  Tritone  crestato  italiano (Triturus carnifex), Rana di
Lataste  (Rana  latastei) e Testuggine palustre (Emys orbicularis), e
molte  specie  rientranti  tra  quelle  elencate dagli allegati 2 e 3
della   Convenzione  di  Berna  e  l'Appendice  2/I  della  direttiva
79/409/CEE, ed in particolare:
   tra  i rettili Lucertola vivipara (Zootoca vivipara) che ha qui la
stazione piu' meridionale nota per l'Italia, Ramarro (Lacerta viridis
complex),  Lucertola  muraiola  (Podarcis  muralis),  Biacco (Coluber
viridiflavus),  Orbettino  (Anguis  fragilis)  e  Natrice dal collare
(Natrix natrix);
   tra  gli  anfibi  Tritone  punteggiato  (Triturus vulgaris), Rospo
comune  (Bufo bufo), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana di Lessona
(Rana esculenta complex) e Raganella italiana (Hyla intermedia);
   tra  i  mammiferi  Toporagno  d'acqua di Miller (Neomys anomalus),
Toporagno   comune   (Sorex  araneus),  Crocidura  minore  (Crocidura
suaveolens), Mustiolo (Soncus etruscus), Riccio (Erinaceus europaeus)
e Donnola (Mustela nivalis);
  Considerato  pertanto  che  la  zona  in  questione  ha  un  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della  regione  continentale  e mediterranea grazie alla ricchezza ed
alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un
esempio  particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica
della propria regione biogeografica;
  Atteso  quindi  che  la  zona  in  questione  soddisfa i criteri di
identificazione  delle  zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati  in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada,  1987;  Montreaux-Svizzera,  1990;  Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane-Australia, 1996);
  Visti  l'art.  4,  lettera  h),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Atteso   che   l'amministrazione  comunale  di  Gazzo  Veronese  e'
proprietaria  della  zona  umida  denominata  «Palude  del Busatello»
estesa su di una superficie complessiva di circa 60 ha;
  Considerato  che  il comune di Gazzo Veronese, con la deliberazione
consiliare  n.  38  dell'11  maggio  1995,  ha  istituito,  ai  sensi
dell'art.  27 della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40,
una  Riserva  naturale  su  un'area di 50 ettari e che con successiva
delibera  consiliare  n.  9  del  28 marzo 2000 ha approvato il piano
ambientale della riserva medesima;
  Considerato,  ancora,  che,  il  comune  di  Gazzo Veronese, con la
deliberazione  consiliare  n.  23 del 20 giugno 2002 e la convenzione
prot.  n.  2114  del  12  settembre  2002,  ha deliberato di affidare
all'Associazione W.W.F. Italia la gestione della Riserva Naturale del
Busatello;
  Considerato  che  l'area  e'  stata  inserita tra le Important Bird
Areas (IBA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
  Considerato,  inoltre,  che  nell'ambito  del programma comunitario
«Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la Regione
Veneto,  ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ha proposto
tra  gli  altri, quale zona di protezione speciale (ZPS) e quale sito
di  importanza comunitaria (SIC) la «Palude del Busatello» (codice IT
3210013);
  Considerato,  infine, che la Palude del Busatello e' adiacente alla
zona  umida  lombarda  «Palude di Ostiglia», dichiarata di importanza
internazionale  con  decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste
dell'11 giugno 1984;
  Vista  la  Raccomandazione  C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux
nel 1990;
  Vista  la  richiesta di parere trasmessa alla Regione Veneto con la
nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n.
DPN-2007-21357 del 1° agosto 2007;
  Vista  la  delibera  di  giunta della Regione Veneto n. 1836 del 1°
luglio  2007, trasmessa con nota prot. 385810 del 24 luglio 2008, con
la  quale  e' stato espresso parere positivo in merito all'inclusione
nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
  Ritenuto  di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di
importanza  internazionale denominata «Palude del Busatello» ai sensi
della citata Convenzione internazionale di Ramsar;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  La  zona  umida «Palude del Busatello», ubicata nel comune di Gazzo
Veronese,   provincia   di   Verona,   e'  dichiarata  di  importanza
internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa
alle  zone  umide  di  importanza  internazionale,  soprattutto  come
habitat  degli  uccelli  acquatici»,  firmato  a Ramsar il 2 febbraio
1971,  secondo  i  confini  riportati  nella  planimetria allegata al
presente decreto.