IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE


                           di concerto con


                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 2007, n. 231, recante
norme  di  attuazione  della  direttiva  n. 2005/60/CE concernente la
prevenzione   dell'utilizzo   del  sistema  finanziario  a  scopo  di
riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di finanziamento
del  terrorismo  nonche'  della  direttiva  n. 2006/70/CE che ne reca
misure di attuazione;
  Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra
l'altro, che i notai «trasmettono la segnalazione di cui all'articolo
41  direttamente  alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al
comma 2»;
  Visto  l'art.  43,  comma  2,  il  quale  prevede  che  «gli ordini
professionali  che  possono  ricevere,  ai  sensi  del  comma  1,  la
segnalazione   di   operazione  sospetta  dai  propri  iscritti  sono
individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia»;
  Visto  l'art.  45,  comma  3,  il  quale  stabilisce  che,  ai fini
dell'analisi  della  segnalazione di operazione sospetta prevista dal
successivo  art.  47,  le  ulteriori  informazioni al soggetto che ha
effettuato  la segnalazione per il tramite degli ordini professionali
individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine
competente;
  Visto  altresi' l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro
della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma
3,  ovvero  l'avvenuta  archiviazione  della  stessa sono comunicate,
qualora  cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla
UIF   direttamente   al   segnalante   ovvero   tramite   gli  ordini
professionali di cui all'art. 43, comma 2»;
  Vista  la  nota  del  21  gennaio  2008 del Consiglio nazionale del
notariato  con  la  quale  lo  stesso  Consiglio  ha  dato la propria
disponibilita'  a  svolgere  le funzioni previste dal citato art. 43,
comma 2;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Il  Consiglio  nazionale del notariato puo' ricevere dai propri
iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  2.  Il  Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione
di operazione sospetta alla Unita' di informazione finanziaria con la
modalita'  e  secondo  i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  3.  Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unita' di informazione
finanziaria  stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
del  presente  decreto,  un protocollo d'intesa ove sono stabilite le
specifiche  tecniche  per  la  trasmissione  in  via telematica delle
segnalazioni  di  operazioni  sospette nonche' per gli adempimenti di
cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1.