IL DIRETTORE GENERALE
del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica

  Vista  la  direttiva  94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di
protezione  destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;
  Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
23  marzo  1998,  n.  126, che prevede le procedure di autorizzazione
degli organismi di certificazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato   12   marzo   1999,   che  detta  i  requisiti  per
l'autorizzazione  degli  organismi  ad  espletare le procedure per la
valutazione  di  conformita'  di  apparecchi  e sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
  Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di prima autorizzazione
del  CEC  (Consorzio Europeo Certificazione) ed il successivo decreto
ministeriale di estensione dei compiti del 15 dicembre 2004;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita'  produttive 22
novembre  2001,  concernente la determinazione delle tariffe ai sensi
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Vista  l'attestazione  di  versamento effettuata dal CEC (Consorzio
Europeo  Certificazione)  della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600
capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;
  Vista  l'istanza  del 29 gennaio 2009, protocollo Mise n. 13632 del
13   febbraio   2009,   con   la  quale  il  CEC  (Consorzio  Europeo
Certificazione)  con  sede legale in Legnano (Milano) Via Pisacane n.
46,  ha  richiesto  il  rinnovo  dell'autorizzazione  al  rilascio di
certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
  Considerato  che  i  risultati  degli  esami documentali per il CEC
(Consorzio  Europeo  Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti
dal   decreto   del   Ministero   dell'industria   del   commercio  e
dell'artigianato 12 marzo 1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) e' autorizzato a svolgere
i  compiti  relativi alle procedure per la valutazione di conformita'
riguardanti  gli  apparecchi  e  sistemi  di  protezione destinati ad
essere  utilizzati  in  atmosfera  potenzialmente  esplosiva ai sensi
della direttiva 94/9/CE come segue:
   Allegato III (esame CE del tipo);
   Allegato IV (garanzia della qualita' della produzione);
   Allegato V (verifica su prodotto);
   Allegato VI (conformita' al tipo);
   Allegato VII (garanzia qualita' prodotti);
   Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);
   Allegato IX (verifica di un unico prodotto).