IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 2007, n. 231, recante
norme  di  attuazione  della  direttiva  2005/60/CE,  concernente  la
prevenzione   dell'utilizzo   del  sistema  finanziario  a  scopo  di
riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di finanziamento
del  terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure
di attuazione;
  Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra
l'altro,  che i consulenti del lavoro «trasmettono la segnalazione di
cui   all'art.   41   direttamente   alla   UIF  ovvero  agli  ordini
professionali di cui al comma 2»;
  Visto  l'art.  43,  comma  2,  il  quale  prevede  che  «gli ordini
professionali  che  possono  ricevere,  ai  sensi  del  comma  1,  la
segnalazione   di   operazione  sospetta  dai  propri  iscritti  sono
individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della giustizia.»;
  Visto  l'art.  45,  comma  3,  il  quale  stabilisce  che,  ai fini
dell'analisi  della  segnalazione di operazione sospetta prevista dal
successivo  art.  47,  le  ulteriori  informazioni al soggetto che ha
effettuato  la segnalazione per il tramite degli ordini professionali
individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine
competente;
  Visto  altresi' l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro
della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma
3,  ovvero  l'avvenuta  archiviazione  della  stessa sono comunicate,
qualora  cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini, dalla
UIF   direttamente   al   segnalante   ovvero   tramite   gli  ordini
professionali di cui all'art. 43, comma 2».
  Vista   la  nota  del  18  gennaio  2008  del  Consiglio  nazionale
dell'Ordine  dei  consulenti  del  lavoro,  con  la  quale  lo stesso
Consiglio  ha  dato  la propria disponibilita' a svolgere le funzioni
previste dal citato art. 43, comma 2;
  Vista   la   nota  dell'8  gennaio  2008  del  Consiglio  nazionale
dell'Ordine  dei  consulenti  del  lavoro,  con  la  quale  lo stesso
Consiglio  ha  dato  la propria disponibilita' a svolgere le funzioni
previste dal citato art. 43, comma 2;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine dei consulenti del lavoro
puo'  ricevere  dai  propri  iscritti  le  segnalazioni di operazioni
sospette  previste  dall'art.  41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
  2.  Il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine dei consulenti del lavoro
trasmette  la  segnalazione  di  operazione  sospetta  alla Unita' di
informazione  finanziaria  con  la  modalita'  e  secondo  i principi
previsti  dall'art.  45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231.
  3.  Il  Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro e
l'Unita' di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni
dalla  entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa
ove  sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via
telematica  delle segnalazioni di operazioni sospette nonche' per gli
adempimenti di cui agli art. 45, comma 3, e 48, comma 1.