Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte con sede in via Umberto I° n. 1 - 12060 Bossolasco (Cuneo), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999. Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico. Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore - SACO VII, Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea. Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» e' riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati (nocciola tostata, granella di nocciole, farina di nocciole, pasta di nocciole), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. E' altresi' consentito l'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» nella designazione, presentazione e pubblicita' dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzare la qualita'.