Il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n.
510/2006  del  Consiglio  del  20  marzo  2006,  l'istanza  intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte» o «Nocciola Piemonte»
registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
   Considerato  che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per
la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte con sede in via
Umberto  I°  n.  1  -  12060  Bossolasco  (Cuneo),  e che il predetto
consorzio  e'  l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di
modifica  del  disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 526/1999.
   Ritenuto    che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
   Considerato  altresi',  che  l'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006  prevede  la  possibilita'  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni registrate.
   Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali
acquisito  il  parere  della  Regione  Piemonte circa la richiesta di
modifica,   ritiene   di   dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare  di  produzione  della  I.G.P. «Nocciola del Piemonte» o
«Nocciola Piemonte» cosi' come modificato.
   Le  eventuali  osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta,  dovranno  essere  presentate, al Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche  di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo
sviluppo  agroalimentare,  qualita'  e  tutela del consumatore - SACO
VII,  Via  XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
Italiana   della   presente  proposta,  dai  soggetti  interessati  e
costituiranno  oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero,  prima  della  trasmissione  della  suddetta  proposta  di
modifica alla Commissione europea.

                               Art. 1.


                            Denominazione


   L'indicazione   geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte»  o
«Nocciola  Piemonte»  e'  riservata  ai frutti in guscio, sgusciati e
semilavorati  (nocciola  tostata,  granella  di  nocciole,  farina di
nocciole,  pasta  di  nocciole), che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   E'  altresi'  consentito  l'utilizzo  della indicazione geografica
protetta   «Nocciola   del  Piemonte»  o  «Nocciola  Piemonte»  nella
designazione,  presentazione  e pubblicita' dei preparati nei quali i
prodotti  di  cui  al  comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a
prodotti  dello  stesso  tipo,  tra gli ingredienti caratterizzanti e
tali da valorizzare la qualita'.