IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   9  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente  l'approvazione  di  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione;
  Visto  l'art.  5,  comma  6,  del  sopra citato regolamento (CE) n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della Commissione del 1°
luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica
protetta  Bresaola  della  Valtellina,  ai  sensi  dell'art.  17  del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto   il  decreto  30  maggio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 145 del 22
giugno 2002, relativo alla protezione transitoria accordata a livello
nazionale  alla  richiesta di modifica del disciplinare di produzione
della  indicazione  geografica  protetta  Bresaola  della Valtellina,
notificata all'organismo competente comunitario con nota del 6 giugno
2000, numero di protocollo 62030;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio per la tutela del nome
Bresaola  della  Valtellina,  con sede in Sondrio, via Trieste n. 66,
intesa ad ottenere una ulteriore modifica della disciplina produttiva
della indicazione geografica protetta Bresaola della Valtellina;
  Vista  la nota protocollo n. 3465 del 3 marzo 2009, con la quale il
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo
che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al
citato  art.  9  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,  ha notificato
all'organismo  comunitario competente la predetta domanda di modifica
che  annulla  e  sostituisce  quella precedentemente trasmessa con la
citata nota del 6 giugno 2000, numero di protocollo 62030;
  Vista l'istanza del 16 febbraio 2008, con la quale il Consorzio per
la tutela del nome Bresaola della Valtellina, richiedente la modifica
in  argomento  ha  chiesto  la  protezione a titolo transitorio della
stessa,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE)
n.  510/2006,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali, da
qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente
all'eventuale  mancato  accoglimento della citata domanda di modifica
del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
Bresaola   della   Valtellina,   ricadendo  la  stessa  sui  soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6  del predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta   Bresaola   della  Valtellina  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata dal Consorzio per la
tutela  del nome Bresaola della Valtellina, sopra citata, assicuri la
protezione  a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento
del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
Bresaola  della  Valtellina,  secondo  le  modifiche  richiesta dalla
stessa,  in  attesa che il competente organismo comunitario decida su
detta domanda;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  a  decorrere  dalla  data  del presente decreto, ai sensi
dell'art.  5,  comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del 20 marzo 2006, alla modifica del disciplinare di produzione della
indicazione  geografica  protetta Bresaola della Valtellina richiesta
dal  Consorzio  per  la  tutela  del nome Bresaola della Valtellina e
trasmessa con nota n. 3465 del 3 marzo 2009 all'organismo comunitario
competente  e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.