IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1182/2007  del  Consiglio  del 26
settembre   2007,   recante   norme   specifiche   per   il   settore
ortofrutticolo,  integrato,  con  regolamento (CE) n. 361/2008 del 14
aprile  2008,  nel  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  con  effetto  a
decorrere dal 1° luglio 2008;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1580/2007 della Commissione del 21
dicembre  2007  e  successive  modificazioni,  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007;
  Visto  l'art.  152,  paragrafo  9  del  citato  regolamento (CE) n.
1580/2007,  come  modificato  dal  regolamento  (CE) 1327/2008 del 19
dicembre 2008, che consente agli Stati membri, in deroga all'art. 65,
paragrafo  2,  terzo  comma e per motivi debitamente giustificati, di
prorogare fino al 1° marzo 2009 il termine per assumere una decisione
sui programmi operativi e sui fondi di esercizio per il 2009, nonche'
di  prevedere che la spesa sia ammissibile a decorrere dal 1° gennaio
2009;
  Visto  l'art.  1,  comma  4 del decreto ministeriale n. 3415 del 25
settembre  2008,  con  il  quale e' stato stabilito il termine del 20
gennaio  2009  per  l'approvazione,  da  parte  delle regioni e delle
province  autonome, dei programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio
2009  e  delle  modifiche  ai  programmi operativi in corso nel 2008,
valevoli per gli anni successivi;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  3684  del  2  ottobre 2008,
concernente  le disposizioni applicative della Strategia nazionale in
materia    di    programmi    operativi   sostenibili   sul   mercato
ortofrutticolo;
  Vista  la  circolare  ministeriale  n.  5600  del  4 dicembre 2008,
concernente   disposizioni  urgenti  relative  all'aiuto  finanziario
nazionale  aggiuntivo  previsto  dall'art. 103-sexies del regolamento
(CE)  n. 1234/07, con la quale e' stato stabilito al 20 dicembre 2008
il  termine  per  la  presentazione  delle  modifiche  dei  programmi
operativi  delle  OP  che  intendono  accedere  all'aiuto finanziario
nazionale per l'anno 2008;
  Considerato  che  con lo stesso decreto ministeriale n. 3415 del 25
settembre  2008,  sono  stati  prorogati  dal 15 settembre 2008 al 20
ottobre  2008, i termini per la presentazione dei programmi operativi
decorrenti   dal  1°  gennaio  2009,  delle  modifiche  ai  programmi
operativi  in  corso  nel  2008,  valevoli  per  gli anni successivi,
nonche'  delle modifiche all'annualita' in corso di realizzazione nel
2008;
  Considerato,  altresi',  che  la  comunicazione  con  la  quale  la
Commissione  europea  ha informato lo Stato italiano di non aver piu'
osservazioni  sulla  richiesta  di concessione dell'aiuto finanziario
nazionale e' intervenuta in data 5 dicembre 2008;
  Vista  la nota ministeriale n. 142 del 12 gennaio 2009 con la quale
e'  stato  chiesto a tutte le regioni e province autonome l'assenso a
utilizzare la deroga dei termini, prevista dal richiamato regolamento
(CE)  1327/2008  al  1°  marzo  2009,  ai  fini dell'approvazione dei
programmi  operativi  2009  e delle modifiche dei programmi operativi
2008;
  Viste  le  comunicazioni  con  le  quali  le  regioni e le province
autonome  hanno comunicato il loro accordo alla richiesta di cui alla
citata nota n. 142 del 12 gennaio 2009;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario,  concedere  alle  regioni  e alle
province autonome un ulteriore margine di tempo, fissando al 1° marzo
2009 il termine per l'approvazione dei programmi operativi 2009 e per
le modifiche dei programmi operativi 2008 e relative procedure;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 26 febbraio 2009;

                              Decreta:


                               Art. 1.


Termini  per  l'approvazione dei programmi operativi e delle relative
                              modifiche


  1.  In applicazione dell'art. 152, paragrafo 9 del regolamento (CE)
n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) 1327/2008 e per le
motivazioni  richiamate  nelle  premesse,  le  regioni  e le province
autonome  adottano, entro e non oltre il 1° marzo 2009, una decisione
in merito ai programmi operativi poliennali decorrenti dal 1° gennaio
2009.
  2. Entro la stessa data del 1° marzo 2009, le regioni e le province
autonome adottano una decisione in merito:
   a)  alle modifiche annuali dei programmi operativi poliennali gia'
in attuazione alla data del 1° gennaio 2009;
   b)  alle  modifiche  presentate  in  corso  d'opera  dei programmi
operativi  realizzati  nel  2008, comprese le modifiche presentate in
relazione  alla  richiesta dell'eventuale aiuto finanziario nazionale
aggiuntivo.
  3. Le spese concernenti i programmi di cui al comma 1 e al comma 2,
lettera a), sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2009.
  4. Per le richieste di anticipazione presentate nel mese di gennaio
2009  ai  sensi  dell'art.  72,  paragrafo  2 del regolamento (CE) n.
1580/2007,  la cauzione prevista al paragrafo 3 del medesimo articolo
e' presentata entro il 31 marzo 2009.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 2009

                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 160