Avvertenza:

   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( .. )).

   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.


Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del   Parlamento   europeo   spettanti  all'Italia  con  le  elezioni
                   amministrative per l'anno 2009

  1.   Limitatamente   all'anno   2009,   in  caso  di  contemporaneo
svolgimento   delle   elezioni  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti  all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni
dei   presidenti   della   provincia,  dei  sindaci  e  dei  consigli
provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali,
lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle seguenti
disposizioni,  ferma  restando  per  il  resto  la  vigente normativa
relativa alle singole consultazioni elettorali:
   a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22
del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
   b)  ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si
considera giorno della votazione quello della domenica;
   c)  le  operazioni  previste dall'articolo 32, primo comma, numeri
2),  3)  e  4),  del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
marzo   1967,   n.   223,   devono   essere  ultimate  non  oltre  il
quarantacinquesimo  giorno  antecedente  a  quello  della  votazione,
giorno  in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio
dell'avvenuta  convocazione dei comizi per la elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento
delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato
testo  unico  n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del
suddetto manifesto;
   d)  per  il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione
si  applicano  le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
   e)  le  cartoline  avviso  agli  elettori residenti all'estero che
esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione
del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu' rapido;
   f)  salvo  quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei
componenti,  per  la costituzione e per il funzionamento degli uffici
elettorali  di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione
si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e
21  marzo  1990,  n.  53, nonche' del testo unico delle leggi recanti
norme  per  la  elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
   g)  gli  uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa
annotazione   in   apposito   registro,  le  tessere  elettorali  non
consegnate  o  i  duplicati  delle tessere in caso di deterioramento,
smarrimento  o  furto  dell'originale,  restano aperti dal lunedi' al
venerdi'  antecedenti  alla  votazione  dalle  ore  9 alle ore 19, il
sabato  dalle  ore  8  alle  ore 22 e la domenica per tutta la durata
delle operazioni di voto;
   h)  l'atto  di  designazione  dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali  di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente il
giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra' curare
la  trasmissione  ai  presidenti  degli uffici elettorali di sezione,
ovvero  e' presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici
elettorali  di  sezione  il  sabato,  purche' prima dell'inizio delle
operazioni di votazione;
   i)  gli  adempimenti  di cui all'articolo 30 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
devono  essere  effettuati  entro  le ore 7 e 30 del sabato di inizio
delle  operazioni  di  votazione;  successivamente,  alle  ore  9, il
presidente  costituisce  l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo
ad  espletare  le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese
quelle di autenticazione delle schede;
   l)  l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate
le  operazioni  di  votazione e di riscontro dei votanti per tutte le
consultazioni  che  hanno  avuto  luogo,  procede alla formazione dei
plichi  contenenti  gli  atti  relativi a tali operazioni e le schede
avanzate.  I  plichi  devono essere contemporaneamente rimessi, prima
che  abbiano  inizio  le  operazioni di scrutinio, per il tramite del
comune,  al  tribunale  del  circondario o sezione distaccata, che ne
rilascia  ricevuta.  Effettuate  le  anzidette  operazioni, l'ufficio
elettorale  di sezione da' inizio alle operazioni di scrutinio per la
elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   m)  lo  scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio
alle  ore  14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la
precedenza  allo  spoglio  delle schede per le elezioni provinciali e
poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
   n)  ai  componenti  di  tutti  gli  uffici  elettorali  di sezione
spettano  i  compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 13 marzo 1980, n. 70;
   o)  in  caso  di  successivo  secondo  turno  di  votazione per le
elezioni  dei  presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano
le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le
operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni
nella  giornata di domenica, appena completate le operazioni previste
dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni  comunali,  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
  2.  In  caso  di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al
comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune
per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri
del  Parlamento  europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il
trattamento  economico  dei  componenti  di  seggio, e' stabilito nei
limiti  delle  assegnazioni  di  bilancio  disposte  per lo scopo dal
Ministero  dell'interno,  con proprio decreto, con distinti parametri
per  elettore  e  per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente,
nella  misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per
i  comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate
del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano
nuovi   o   maggiori   oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.
All'incremento  della  dotazione  finanziaria  relativa  ai  rimborsi
elettorali  per  i  comuni  aventi  fino  a  5  sezioni elettorali si
provvede  mediante  compensazione  tra gli enti beneficiari. Le spese
derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti  comuni alle elezioni dei
membri  del  Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni
dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali
e  comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri
enti  interessati  alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il
vincolo  di  cui  al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate
dai  comuni  interessati  e'  effettuato  dai prefetti sulla base dei
rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi
dalla  data  delle  consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al
rimborso.  Con  le  stesse  modalita' si procede per il riparto delle
altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e
relative ad adempimenti comuni.
  3.  In  caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri
del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia  con  le elezioni dei
presidenti  della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e
comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma
2   e'   effettuato   d'intesa   tra   il  Ministero  dell'interno  e
l'amministrazione  regionale,  fermo restando per lo Stato il vincolo
di cui al medesimo comma 2, primo periodo.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223
          (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali):
             «Art.  32  (Legge  7  ottobre  1947, n. 1058, art. 25, e
          legge  22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2). -
          Alle  liste  elettorali,  rettificate  in  conformita'  dei
          precedenti  articoli,  non  possono  apportarsi,  sino alla
          revisione  del semestre successivo, altre variazioni se non
          in conseguenza:
              1) della morte;
              2) della perdita della cittadinanza italiana;
             Le  circostanze  di  cui  al  presente  ed al precedente
          numero debbono risultare da documento autentico;
              3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da
          sentenza    o   da   altro   provvedimento   dell'autorita'
          giudiziaria.  A  tale  scopo,  il questore incaricato della
          esecuzione  dei  provvedimenti  che  applicano le misure di
          prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
          il   cancelliere   o   il  funzionario  competenti  per  il
          casellario  giudiziale,  inviano,  ciascuno per la parte di
          competenza,    certificazione    delle   sentenze   e   dei
          provvedimenti   che   importano   la  perdita  del  diritto
          elettorale  al comune di residenza dell'interessato ovvero,
          quando  il  luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
          di   nascita.   La  certificazione  deve  essere  trasmessa
          all'atto  delle  registrazioni di competenza. Se la persona
          alla  quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
          risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
          e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
          accertamenti  per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
          la  partecipa  al  comune  nelle  cui liste il cittadino e'
          compreso;
              4)  del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
          hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle
          relative   liste,   in  base  al  certificato  dell'ufficio
          anagrafico   attestante   la   avvenuta  cancellazione  dal
          registro  di  popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
          hanno  acquistato  la  residenza  nel Comune, sono iscritti
          nelle  relative  liste,  in  base  alla  dichiarazione  del
          sindaco  del  Comune di provenienza, attestante la avvenuta
          cancellazione   da   quelle   liste.  La  dichiarazione  e'
          richiesta   d'ufficio   dal   Comune  di  nuova  iscrizione
          anagrafica;
              5)  dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per motivi
          diversi  dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del
          riacquisto  del  diritto  stesso per la cessazione di cause
          ostative.   Ai   fini  della  iscrizione  il  sindaco  deve
          acquisire  presso  l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al
          casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
          le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
          e'  in  possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
          diritto di voto nel comune.
             Le  variazioni  alle liste sono apportate dall'Ufficiale
          elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le
          stesse  variazioni  sono  apportate  alle liste di sezione.
          Copia  del  verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa
          al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale  competente per territorio ed al presidente della
          Commissione elettorale mandamentale.
             La   Commissione   elettorale  mandamentale  apporta  le
          variazioni  risultanti  dagli anzidetti verbali nelle liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
             Alle   operazioni  previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi  e,  in  ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione  di  cui  ai  numeri  2),  3) e 4); non oltre il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni  di  cui  al  n.  5);  non oltre il quindicesimo
          giorno   anteriore   alla   data  delle  elezioni,  per  le
          variazioni di cui al n. 1).
             Le  deliberazioni  relative alle cancellazioni di cui ai
          numeri  2)  e  3) devono essere notificate agli interessati
          entro dieci giorni.
             Le  deliberazioni  relative  alle  variazioni  di cui ai
          numeri   4)  e  5)  unitamente  all'elenco  degli  elettori
          iscritti  ed  alla relativa documentazione, sono depositate
          nella  segreteria  del comune durante i primi cinque giorni
          del   mese   successivo   a  quello  della  adozione  delle
          variazioni  stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo,
          pubblico  avviso,  con  manifesto  da  affiggere  nell'albo
          comunale ed in altri luoghi pubblici.
             Avverso  le  deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
          ammesso  ricorso  alla  commissione elettorale mandamentale
          nel  termine  di  dieci  giorni, rispettivamente dalla data
          della notificazione o dalla data del deposito.
             La  Commissione  mandamentale  decide  sui  ricorsi  nel
          termine  di  quindici giorni dalla loro ricezione e dispone
          le  conseguenti  eventuali  variazioni.  Le  decisioni sono
          notificate  agli  interessati,  a  cura del sindaco, con le
          stesse modalita' di cui al comma precedente.
             Per  i  cittadini  residenti  all'estero si osservano le
          disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.».
             «Art.   33.   -   Entro   dieci  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  del  manifesto  di  convocazione  dei comizi
          elettorali,  la  commissione elettorale comunale compila un
          elenco  in  triplice  copia  dei cittadini che, pur essendo
          compresi  nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel
          primo  giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno
          di eta'.
             Una copia di tale elenco e' immediatamente trasmessa dal
          sindaco   alla   Commissione  elettorale  mandamentale  che
          depenna  dalle  liste  sezionali destinate alla votazione i
          nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.
             Delle  altre  due  copie  una  e'  pubblicata  nell'albo
          pretorio   del   Comune,  l'altra  resta  depositata  nella
          segreteria comunale.
             Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco
          e'   ammesso  ricorso  da  parte  di  ogni  cittadino  alla
          Commissione elettorale mandamentale.».
             - Si riporta il testo degli articoli 30 e 33 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957, n. 361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la elezione della Camera dei deputati):
             «Art. 30 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e
          legge  16  maggio  1956,  n.  493,  artt.  22, comma 1 e 3,
          lettera  a),  13,  n.  5,  e  14,  comma  2).  -  Nelle ore
          antimeridiane  del  giorno  che  precede  le  elezioni,  il
          Sindaco  provvede  a  far  consegnare al presidente di ogni
          Ufficio elettorale di sezione:
              1)   il  plico  sigillato  contenente  il  bollo  della
          sezione;
              2)  un  esemplare  della  lista  degli  elettori  della
          sezione,    autenticata    dalla   Commissione   elettorale
          mandamentale,  e  un estratto di tale lista, autenticato in
          ciascun  foglio  dal Sindaco e dal segretario comunale, per
          l'affissione nella sala della votazione;
              3)  l'elenco  degli  elettori  della  sezione che hanno
          dichiarato  di  voler  votare  nel  luogo di cura dove sono
          degenti, a norma dell'art. 51;
              4)  tre  copie  del  manifesto  contenente le liste dei
          candidati   della   circoscrizione:   una  copia  rimane  a
          disposizione  dell'Ufficio  elettorale  e  le  altre devono
          essere affisse nella sala della votazione;
              5) i verbali di nomina degli scrutatori;
              6)   le   designazioni  dei  rappresentanti  di  lista,
          ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
              7)  i  pacchi  delle  schede  che al sindaco sono stati
          trasmessi  sigillati  dalla  Prefettura,  con l'indicazione
          sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
              8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
              9)  una  cassetta  o scatola per la conservazione delle
          schede autenticate da consegnare agli elettori;
              10)   un   congruo   numero  di  matite  copiative  per
          l'espressione del voto.».
             «Art. 33 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e
          legge  16  maggio  1956, n. 493, art. 17). - Entro quindici
          giorni  dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
          comizi,  il  Sindaco  od  un assessore da lui delegato, con
          l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e
          il  buono  stato  delle  urne,  delle  cabine e di tutto il
          materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
             Trascorso   inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma
          precedente,  ogni  elettore  puo'  ricorrere  al  Prefetto,
          perche',  ove  ne  sia  il  caso, provveda a fare eseguire,
          anche  a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui
          al comma precedente.
             La  Prefettura  provvede  ad inviare ai Sindaci, insieme
          con  i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati
          contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno
          antecedente quello dell'elezione.».
             -  La legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1990 reca:
          (Misure  urgenti  atte  a  garantire maggiore efficienza al
          procedimento elettorale).
             -  La  legge 8 marzo 1989, n. 95, pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1989, reca:
          (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle
          persone   idonee   all'ufficio   di  scrutatore  di  seggio
          elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle
          leggi  per la composizione e la elezione degli organi delle
          amministrazioni   comunali,   approvato   con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo
          1980,  n.  70  (Determinazione degli onorari dei componenti
          gli  uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede
          e delle urne per la votazione):
             «Art.  1.  -  1.  In occasione di tutte le consultazioni
          elettorali,  con  esclusione  di  quelle per l'elezione dei
          rappresentanti   dell'Italia   al  Parlamento  europeo,  al
          presidente    dell'ufficio   elettorale   di   sezione   e'
          corrisposto,  dal  comune  nel  quale l'ufficio ha sede, un
          onorario   fisso   forfettario   di   euro  150,  oltre  al
          trattamento   di   missione,   se   dovuto,   nella  misura
          corrispondente   a   quella   che   spetta   ai   dirigenti
          dell'amministrazione statale.
             2.   A   ciascuno  degli  scrutatori  ed  al  segretario
          dell'ufficio  elettorale di sezione, il comune nel quale ha
          sede  l'ufficio  elettorale  deve corrispondere un onorario
          fisso forfettario di euro 120.
             3.  Per  ogni  elezione da effettuare contemporaneamente
          alla  prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
          1  e  2  sono  maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
          euro  25.  In  caso  di contemporanea effettuazione di piu'
          consultazioni  elettorali  o  referendarie,  ai  componenti
          degli  uffici  elettorali  di  sezione possono riconoscersi
          fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
             4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di
          cui  all'art.  9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta
          un  onorario  fisso  forfettario,  quale  che sia il numero
          delle  consultazioni  che  hanno luogo nei medesimi giorni,
          rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
             5.  In  occasione  di  consultazioni  referendarie,  gli
          onorari  dei  componenti degli uffici elettorali di sezione
          sono determinati come segue:
              a)  gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati,
          rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
              b)  gli  importi  di  cui  al comma 3 sono determinati,
          rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
              c)  gli  importi  di  cui  al comma 4 sono determinati,
          rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
             6.  In  occasione  di  consultazioni  per l'elezione dei
          rappresentanti   dell'Italia  al  Parlamento  europeo,  gli
          onorari  dei  componenti degli uffici elettorali di sezione
          sono determinati come segue:
              a)  gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati,
          rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
              b)  gli  importi  di  cui  al comma 4 sono determinati,
          rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  53 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
          unico  delle  leggi per la composizione e la elezione degli
          organi delle Amministrazioni comunali):
             «Art.  53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e
          legge  23  marzo  1956,  n.  136, art. 28). - Decorsa l'ora
          prevista  dall'articolo  precedente  come  termine  per  la
          votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti
          non necessari per lo scrutinio, il presidente:
              1) dichiara chiusa la votazione;
              2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista
          autenticata   dalla   Commissione  elettorale  mandamentale
          nonche'  da  quelle  di  cui  agli  articoli  43 e 44 e dai
          tagliandi dei certificati elettorali.
             Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono
          essere  vidimate  in ciascun foglio dal presidente e da due
          scrutatori  e  chiuse  in  piego  sigillato, insieme con il
          plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta'
          a  qualunque  elettore presente di apporre la propria firma
          sulla  busta.  Il  piego  viene  immediatamente  rimesso al
          Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
              3)  estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o
          nell'apposita  cassetta  e  riscontra  se,  calcolati  come
          votanti  gli  elettori che dopo aver ricevuto la scheda non
          l'abbiano  riportata  o  ne  abbiano  consegnata  una senza
          appendice  o  senza  il  numero o il bollo o la firma dello
          scrutatore,  corrispondano al numero degli elettori scritti
          che  non  hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste
          nel  pacco  consegnato  al presidente dal Sindaco, vengono,
          con  le  stesse  norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore
          del mandamento.
             Queste  operazioni  devono  essere  eseguite nell'ordine
          indicato:  del  compimento  e  del risultato di ciascuna di
          esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si
          prendera'  anche  nota di tutti i reclami presentati, delle
          proteste fatte e delle decisioni prese.».