IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Visto l'art. 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti;
Visto l'art. 1, comma 161, terzo periodo, della legge n. 296 del
2006, il quale prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi
di propria competenza, devono contestare o irrogare le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 13, comma 1, e 15 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, che stabiliscono rispettivamente la misura
delle sanzioni in caso di omesso, parziale o ritardato versamento del
tributo dovuto sulla base della dichiarazione e la misura delle
sanzioni in caso di incompletezza dei documenti di versamento;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca le
disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
Visto il capo IV del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
che disciplina le sanzioni in materia di tributi locali;
Visto l'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
che disciplina la conciliazione giudiziale;
Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce
ai comuni ed alle province la facolta' di introdurre, con
regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei
criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
il quale attribuisce ai comuni la facolta' di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui
rientra anche la facolta' di affidare a terzi il servizio di
riscossione del tributo e di razionalizzare le modalita' di
esecuzione dei versamenti;
Ritenuta la necessita' di aggiornare il modello di bollettino di
conto corrente postale, approvato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2001, per il versamento
dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle
somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento
con adesione, a favore del comune o della provincia titolari della
potesta' impositiva, ovvero dell'agente della riscossione o del
soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera
b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la
riscossione del tributo;
Considerato che, ai fini di una corretta gestione contabile, ad
ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto
corrente postale;
Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle
finanze;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione
delle province italiane;
Sentita la societa' Poste Italiane S.p.A;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale
1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale,
allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche
tecniche rese note nella Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n.
115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento
dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle
somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento
con adesione, a favore:
a) del comune o della provincia titolari della potesta'
impositiva, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo
stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o
la provincia si avvalgano dei servizi accessori al conto corrente
postale;
b) dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente
locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.
2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad
esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da - e le caselle
che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente
postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%,
sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione
delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro
e di tutti i campi significativi - come ad esempio: numero di conto
corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice
cliente - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di
lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.
3. Il contribuente puo' effettuare il versamento degli importi
dovuti tramite servizio telematico gestito da PosteItaliane S.p.A.;
in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le
modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico.
Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente
riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui
al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti
i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di
accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione
in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in
cui esso e' stato eseguito.