IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
             del Ministero dell'economia e delle finanze

                           di concerto con

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze

                                  e

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'interno

  Visto  l'art.  1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente
ai  tributi  di  propria  competenza,  procedono alla rettifica delle
dichiarazioni  incomplete  o  infedeli  o  dei  parziali  o ritardati
versamenti,   nonche'   all'accertamento   d'ufficio   delle   omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti;
  Visto  l'art.  1,  comma 161, terzo periodo, della legge n. 296 del
2006,  il quale prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi
di  propria  competenza,  devono  contestare  o  irrogare le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli  13,  comma 1, e 15 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  471,  che stabiliscono rispettivamente la misura
delle sanzioni in caso di omesso, parziale o ritardato versamento del
tributo  dovuto  sulla  base  della  dichiarazione  e la misura delle
sanzioni in caso di incompletezza dei documenti di versamento;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca le
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
  Visto  il capo IV del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473,
che disciplina le sanzioni in materia di tributi locali;
  Visto  l'art.  48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
che disciplina la conciliazione giudiziale;
  Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce
ai   comuni   ed   alle  province  la  facolta'  di  introdurre,  con
regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei
criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  Visto  l'art.  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
il  quale  attribuisce  ai  comuni  la  facolta'  di disciplinare con
regolamento  le  proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui
rientra  anche  la  facolta'  di  affidare  a  terzi  il  servizio di
riscossione   del   tributo  e  di  razionalizzare  le  modalita'  di
esecuzione dei versamenti;
  Ritenuta  la  necessita'  di aggiornare il modello di bollettino di
conto   corrente   postale,   approvato  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze del 4 dicembre 2001, per il versamento
dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle
somme  dovute  a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento
con  adesione,  a  favore del comune o della provincia titolari della
potesta'  impositiva,  ovvero  dell'agente  della  riscossione  o del
soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera
b),  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ha  affidato  la
riscossione del tributo;
  Considerato  che,  ai  fini  di una corretta gestione contabile, ad
ogni  tributo  deve  essere  dedicato  un  apposito  numero  di conto
corrente postale;
  Visto  il  Regolamento  recante  norme  sui  servizi  di BancoPosta
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,
n. 144;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, recante le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n.  43,  che  disciplina  la  riorganizzazione del Dipartimento delle
finanze;
  Sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani e l'Unione
delle province italiane;
  Sentita la societa' Poste Italiane S.p.A;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale


  1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale,
allegato  al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche
tecniche  rese note nella Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n.
115  del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento
dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle
somme  dovute  a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento
con adesione, a favore:
   a)   del   comune   o  della  provincia  titolari  della  potesta'
impositiva,  nel  caso  di  riscossione  diretta del tributo ai sensi
dell'art.  52  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo
stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o
la  provincia  si  avvalgano  dei servizi accessori al conto corrente
postale;
   b)  dell'agente  della  riscossione  o  del  soggetto a cui l'ente
locale,  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo.
  2.  I  caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad
esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da - e le caselle
che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente
postale,  debbono  essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%,
sia  nella  parte  anteriore  che  in quella posteriore, ad eccezione
delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro
e  di tutti i campi significativi -  come ad esempio: numero di conto
corrente  postale;  importo;  TD;  intestazione  ed  eventuale codice
cliente  -  stampati  sia  nel corpo del bollettino che nella zona di
lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.
  3.  Il  contribuente  puo'  effettuare  il versamento degli importi
dovuti  tramite  servizio telematico gestito da PosteItaliane S.p.A.;
in  tal  caso,  riceve  la  conferma  dell'avvenuta operazione con le
modalita'  previste  per  il  Servizio  di  collegamento  telematico.
Unitamente  alla  conferma  di  avvenuta  operazione, il contribuente
riceve  l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui
al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti
i  dati  identificativi  del  bollettino  e  del  bollo  virtuale  di
accettazione.  L'immagine  virtuale del bollettino o la comunicazione
in  formato  testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in
cui esso e' stato eseguito.