IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze e IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Visto l'art. 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti; Visto l'art. 1, comma 161, terzo periodo, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, devono contestare o irrogare le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; Visti gli articoli 13, comma 1, e 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che stabiliscono rispettivamente la misura delle sanzioni in caso di omesso, parziale o ritardato versamento del tributo dovuto sulla base della dichiarazione e la misura delle sanzioni in caso di incompletezza dei documenti di versamento; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che reca le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto il capo IV del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, che disciplina le sanzioni in materia di tributi locali; Visto l'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina la conciliazione giudiziale; Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce ai comuni ed alle province la facolta' di introdurre, con regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; Visto l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce ai comuni la facolta' di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, tra cui rientra anche la facolta' di affidare a terzi il servizio di riscossione del tributo e di razionalizzare le modalita' di esecuzione dei versamenti; Ritenuta la necessita' di aggiornare il modello di bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2001, per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore del comune o della provincia titolari della potesta' impositiva, ovvero dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo; Considerato che, ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente postale; Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina la riorganizzazione del Dipartimento delle finanze; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane; Sentita la societa' Poste Italiane S.p.A; Decreta: Art. 1. Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale 1. E' approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note nella Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che deve essere utilizzato per il versamento dei tributi accertati, degli interessi, delle sanzioni, nonche' delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione, a favore: a) del comune o della provincia titolari della potesta' impositiva, nel caso di riscossione diretta del tributo ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Lo stesso modello deve essere utilizzato nell'ipotesi in cui il comune o la provincia si avvalgano dei servizi accessori al conto corrente postale; b) dell'agente della riscossione o del soggetto a cui l'ente locale, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha affidato la riscossione del tributo. 2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - come ad esempio: sul c/c n.; di Euro; intestato a; eseguito da - e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - come ad esempio: numero di conto corrente postale; importo; TD; intestazione ed eventuale codice cliente - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero. 3. Il contribuente puo' effettuare il versamento degli importi dovuti tramite servizio telematico gestito da PosteItaliane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalita' previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso e' stato eseguito.