IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, l'art. 7;
  Vista   la   legge  31  marzo  2005,  n.  56,  recante  misure  per
l'internazionalizzazione   delle   imprese,   che   indica  le  linee
direttrici  dell'attivita'  promozionale  definite dal Ministro dello
sviluppo   economico   (allora   delle  attivita'  produttive)  quali
riferimento   per   l'orientamento   dell'azione   di   sistema-paese
all'estero;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, convertito con legge n. 121
del  14  luglio 2008, concernente le attribuzioni del Ministero dello
sviluppo economico;
  Visto  il  decreto 9 luglio 2008 con cui il Ministro dello sviluppo
economico  ha  delegato  alcuni  atti  all'on.  Adolfo Urso, nominato
Sottosegretario  di Stato con decreto del Presidente della Repubblica
12 maggio 2008;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 197 del 28
novembre  2008 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico»;
  Vista  la  legge  14  gennaio 1994, n. 20, recante «disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
  Acquisito  il  parere  positivo del Comitato consultivo dell'ICE di
cui alla nota del Sottosegretario Urso del 13 gennaio scorso;
  Stante   l'esigenza  di  aggiornare  alla  luce  della  congiuntura
economica  le  Linee  direttrici  per l'attivita' promozionale per il
triennio  2008-2010,  emanate  con decreto del Ministro del commercio
internazionale il 21 giugno 2007;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  Le  Linee  direttrici  dell'attivita'  promozionale per l'anno 2009
vengono aggiornate con il documento allegato.
  L'Istituto nazionale per il commercio estero elabora, in attuazione
di tali indicazioni, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge
25  marzo  1997,  n.  68,  la proposta di piano annuale della propria
attivita',  definendo  gli  obiettivi,  le  iniziative  ed i relativi
costi.
  Il  piano  di  cui al precedente comma e' soggetto all'approvazione
della  competente  Direzione generale del Ministero, in base a quanto
stabilito   in   materia   di   adozione   di  atti  e  provvedimenti
amministrativi  dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.