IL DIRETTORE PER LE ACCISE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista  la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
  Vista  la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
concernente  il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di
monopolio di Stato;
  Vista   la   legge   10   dicembre   1975,  n.  724,  e  successive
modificazioni,   che   reca   disposizioni   sulla   importazione   e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni  ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l'istituzione  ed  il  regime  dei depositi fiscali e la circolazione
nonche'  le  attivita'  di  accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 184, recante
attuazione  della  direttiva  2001/37/CE  in  materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Considerato  che  l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa  e  le  sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio  1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione  ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di cui alla tabella A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre
2008,  alle  tabelle  B  e  D,  allegate  al  decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
  Viste  le istanze con le quali la Agio Cigars e la Pipe Brebbia Srl
hanno  chiesto  di  variare  il prezzo di vendita di alcune marche di
tabacco lavorato;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella tabella B - sigaretti -,
allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni,  un  prezzo  per  kg  convenzionale  richiesto  per  la
variazione in tariffa di prodotti dalla Societa' Agio Cigars;
  Considerato  che occorre procedere alla variazione dell'inserimento
di  alcune  marche  di  tabacco  lavorato  in  conformita'  ai prezzi
richiesti  dalle  citate Societa' con le sopraindicate istanze, nella
tariffa  di  vendita  di  cui  alle  tabelle  B)  allegate al decreto
direttoriale  19  dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C
allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005  e  successive
integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  255  del 2
novembre 2005;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Nella  tabella B - sigaretti -, allegata al decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni, e' inserito il sottoindicato
prezzo per kg. convenzionale con la seguente ripartizione:

           ---->  Vedere Vedare Tabella a pag. 35    <----