IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono  automaticamente iscritte nel registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto il decreto 4 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della  repubblica  italiana  n.  88  del 14 aprile 2006, con il quale
l'organismo  denominato  «Dipartimento  controllo  qualita' P.R.» con
sede in Reggio Emilia, via J.F. Kennedy n. 18/A, e' stato autorizzato
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
«Parmigiano Reggiano»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 4 aprile 2006;
  Considerato  che  il  consorzio  di  tutela  della  DOP «Parmigiano
Reggiano»,  pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la DOP «Parmigiano Reggiano» anche nella fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione  all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  4  aprile  2006,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   denominato  «Dipartimento  controllo  qualita'  P.R.»
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo denominato «Dipartimento
controllo   qualita'   P.R.»   ad   effettuare   i   controlli  sulla
denominazione  di  origine  protetta «Parmigiano Reggiano» registrata
con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996,
e'   prorogata   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale
autorizzazione di altra struttura di controllo.