IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  9, primo, secondo e quarto comma, e 12, primo
comma,  della  legge  8  marzo  1951, n. 122, e successive modifiche,
recante norme per la elezione dei consigli provinciali;
  Visti  gli  articoli  37,  comma  2,  e  75,  comma  1, del decreto
legislativo  18  agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile
2003,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  54  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  81 del 7 aprile 2003, con il quale e' stata dichiarata
la  popolazione  legale  della Repubblica a seguito dei risultati del
14° censimento generale della popolazione del 21 ottobre 2001;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in pari data con
cui e' stato accolto il ricorso del comune di Terlizzi (Bari) avverso
il  decreto  del  Presidente della Repubblica 25 giugno 2008, recante
«Determinazione dei collegi uninominali provinciali delle province di
Milano,  Monza e della Brianza, Ascoli Piceno, Fermo, Bari, Foggia, e
Barletta-Andria-Trani», limitatamente alla provincia di Bari;
  Ritenuto,  pertanto,  che  occorre ridefinire le circoscrizioni dei
collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Bari;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Le   tabelle  delle  circoscrizioni  dei  collegi  uninominali  per
l'elezione  del  consiglio  provinciale  di  Bari sono stabilite come
segue:

           ---->  Vedere Tabelle da pag. 2 a pag. 9  <----


   Dato a Roma, addi' 6 aprile 2009

                             NAPOLITANO

                                        Maroni, Ministro dell'interno