IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  Vista  la  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della  flora  e  della  fauna  selvatiche, e in particolare l'art. 4,
paragrafo 2, terzo comma;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.   357,  recante  il  regolamento  di  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE,   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare del 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale -  serie  generale  -  n. 184 del 7 agosto 2008, recante il
primo  elenco  aggiornato  dei  siti di importanza comunitaria per la
regione   biogeografica   mediterranea  in  Italia,  ai  sensi  della
direttiva  92/43/CEE,  a  seguito  della  decisione della Commissione
europea n. C(2008) 1148 def. del 28 marzo 2008;
  Considerato che, nel contesto di un adattamento dinamico della rete
Natura  2000,  si  e'  reso necessario un secondo aggiornamento della
lista  mediterranea  sia  per  includere i siti addizionali, proposti
come  siti  di  importanza  comunitaria  ai  sensi  dell'art. 1 della
direttiva  92/43/CEE dagli Stati membri a partire dal settembre 2006,
che  per rispecchiare ogni cambiamento nelle informazioni relative ai
siti stessi trasmesse dagli Stati membri successivamente all'adozione
della lista comunitaria iniziale e del primo aggiornamento;
  Considerato  che  per  quanto  riguarda  la  regione  biogeografica
mediterranea:
   le  liste dei siti proposti come siti di importanza comunitaria ai
sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sono stati trasmessi alla
Commissione  tra  gennaio  2003  e  settembre 2007 da Cipro, Francia,
Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna e il Regno Unito;
   le   liste   dei  proposti  siti  sono  state  accompagnate  dalle
informazioni  relative  a  ciascun  sito  fornite nel formato fissato
dalla  decisione  97/266/CE  del  18  dicembre 1996 della Commissione
concernente  il  formulario  informativo  per  i proposti siti Natura
2000;
   le  informazioni  relative a ciascun sito includono la cartografia
piu' recente e aggiornata, la denominazione, la posizione geografica,
l'estensione   e   i   dati  raccolti  in  applicazione  dei  criteri
specificati nell'allegato III alla direttiva 92/43/CEE;
  Considerato  inoltre che certi Stati membri non hanno proposto siti
sufficienti  a  rispondere ai requisiti della direttiva 92/43/CEE per
certi  tipi di habitat e specie, cosicche' non si puo' concludere che
la  rete  Natura  2000  sia  completa,  e che a causa del ritardo nel
ricevere  le  informazioni e nel raggiungere un accordo con gli Stati
membri  potra' essere necessaria una successiva revisione del secondo
aggiornamento  della  lista  comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea;
  Considerato   infine   che   le   conoscenze  sull'esistenza  e  la
distribuzione  di  alcuni  habitat  naturali dell'allegato I e specie
dell'allegato  II  alla  direttiva 92/43/CEE rimangono incomplete per
cui  in  effetti  non  si  puo' concludere se la rete Natura 2000 sia
completa  o  incompleta  e si potrebbe percio' rendere necessaria una
revisione  della  lista  comunitaria  per  la  regione  biogeografica
mediterranea;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  n.  C(2008) 8049
definitivo  del  12  dicembre  2008  che stabilisce un secondo elenco
aggiornato   di   siti  di  importanza  comunitaria  per  la  regione
biogeografica mediterranea e abroga la decisione 2008/335/EC;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  I  siti  di  importanza comunitaria per la regione biogeografia
mediterranea  in  Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo
2,  della  direttiva  92/43/CEE,  sono  elencati  nell'allegato A che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. Il decreto 3 luglio 2008 citato nelle premesse e' abrogato.