IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  4,  comma  3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2,  il  quale  prevede  che nell'anno 2009, nel limite complessivo di
spesa   di  60  milioni  di  euro,  sia  riconosciuta  una  riduzione
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e delle addizionali
regionali   e  comunali  sul  trattamento  economico  accessorio  del
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare
di  un  reddito  complessivo  di  lavoro  dipendente  non  superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro;
  Visto  il  secondo  periodo  del citato art. 4, comma 3 che demanda
l'individuazione  della  misura  della  riduzione  dell'imposta sulle
persone  fisiche,  nonche'  delle  sue  modalita'  applicative  ad un
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta  dei  Ministri interessati, di concerto con i Ministri della
pubblica  amministrazione  e dell'innovazione e dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917  e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, recante
l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
  Visto  il  numero complessivo del personale del comparto sicurezza,
difesa  e  soccorso  pubblico,  in  servizio alla data del 1° gennaio
2009,  che,  in  base  alla  certificazione  unica  dipendente  (CUD)
rilasciata  dai  sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito
di  lavoro  dipendente  riferito all'anno 2008 non superiore a 35.000
euro, pari a 447.758 unita';
  Considerata  la  necessita'  di  indicare  il  valore  massimo  del
beneficio  annuale  per  ciascun  soggetto,  consistente nella minore
imposta  trattenuta,  al fine di rispettare il citato limite di spesa
di 60 milioni di euro;
  Considerata  la  necessita' di evitare sperequazioni di trattamento
tra  il  personale  del  menzionato  comparto,  compreso il personale
volontario  non  in  servizio  permanente  o  comunque percettore del
trattamento  economico  di  paga  come  gli allievi delle accademie e
delle  scuole, a causa della diversita' degli istituti retributivi di
carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;
  Ravvisata  la  necessita'  di  realizzare  le  riduzioni di imposta
previste  dall'art.  4,  comma  3, del decreto-legge n. 185 del 2008,
attraverso  l'applicazione  di  una  detrazione d'imposta, in ragione
degli  adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta in base alla
normativa vigente;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  della  difesa,  dell'interno, della
giustizia  e  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali e di
concerto   con   i   Ministri   per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:


                               Art. 1.
                Destinatari della riduzione d'imposta


  1.  I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  e delle addizionali regionali e comunali, di
cui  all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nella  misura  indicata  all'art. 2, sono tutto il personale militare
delle  Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il
personale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e
il  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco che abbia
percepito  nell'anno  2008  un  reddito da lavoro dipendente, ai fini
dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non
superiore a 35.000 euro.