IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
                PER LE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Visto  l'articolo  134,  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230,  e  successive  modificazioni  ove  si  prevede  che con decreto
vengono  individuati  le  autorita'  e  gli  enti  che  provvedono  o
concorrono   alla   diffusione   dell'informazione   preventiva  come
individuata  nel  disposto di cui all'articolo 130 del citato decreto
legislativo;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale;
  Sentiti  i  Ministeri  della difesa, dell'economia e delle finanze,
delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari
e forestali, dell'istruzione universita' e ricerca;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Alla  diffusione  dell'informazione preventiva alla popolazione
che  rischia  di  essere  interessata  da  un'emergenza  radiologica,
connessa  a  eventi  oggetto di pianificazione nazionale d'emergenza,
provvede il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  secondo  le  modalita'  operative stabilite
nell'art. 2.
  2.  Alla  diffusione  dell'informazione preventiva alla popolazione
che   rischia  di  essere  interessata  da  un'emergenza  radiologica
connessa  a  eventi  oggetto  di  pianificazione locale, provvedono i
prefetti, secondo le modalita' operative stabilite nell'art. 2.