Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita e nuove indicazioni
terapeutiche del medicinale «Alimta».
  Carcinoma polmonare non a piccole cellule.
  «ALIMTA in combinazione con cisplatino e' indicato come prima linea
di  trattamento  di  pazienti  con  carcinoma polmonare non a piccole
cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia
a predominanza di cellule squamose. ALIMTA e' indicato in monoterapia
nel  trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare
non  a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione
dell'istologia  a predominanza di cellule squamose» - autorizzata con
procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione  europea con la
decisione dell'8 aprile 2008.

                        IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della
tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il
doping»;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  l'art.  5  della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile 2003, n. 95, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 21
giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 (Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note  CUF), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Vista la determina AIFA del 14 marzo 2005 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  70  del  25  marzo 2005 con l'indicazione del tetto di
spesa per il medicinale ALIMTA;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione,   ai   fini   della  rimborsabilita'  per  la  nuova
indicazione terapeutica;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
nella seduta del 10/11 febbraio 2009;
  Vista  la  deliberazione  n.  4  del 12 marzo 2009 del consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  Direttore
generale;

                             Determina:


                               Art. 1.

            Classificazione ai fini della rimborsabilita'


  Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ALIMTA.
  «Carcinoma polmonare non a piccole cellule».
  «ALIMTA in combinazione con cisplatino e' indicato come prima linea
di  trattamento  di  pazienti  con  carcinoma polmonare non a piccole
cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione dell'istologia
a predominanza di cellule squamose. ALIMTA e' indicato in monoterapia
nel  trattamento di seconda linea di pazienti con carcinoma polmonare
non  a piccole cellule localmente avanzato o metastatico ad eccezione
dell'istologia  a  predominanza  di cellule squamose» sono rimborsate
come segue:
Confezione:
  1 flaconcino di polvere per concentrato per soluzione per infusione
da 500 mg.
  N. 036587018/E (in base 10) 12WKJB (in base 32).
  Classe di rimborsabilita': «H».
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1445,00 euro.
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2384,83 euro.
  Sconto sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio
sanitario  nazionale  secondo le condizioni stabilite nella procedura
negoziale.
  Ai   fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale,   i  centri  utilizzatori  dovranno  compilare  la  scheda
raccolta  dati  informatizzata  di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up  e  applicare  le condizioni
negoziali    secondo    le    indicazioni    pubblicate    sul   sito
http://monitoraggioâ€'farmaci.agenziafarmaco.it,            categoria
Antineoplastici,  che  costituiscono  parte integrante della presente
determinazione.
  Il  medicinale  ALIMTA  non  e'  piu'  sottoposto al tetto di spesa
previsto dalla determina AIFA del 14 marzo 2005.