IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante  il  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
  Visto  l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone
che  la  determinazione  annuale  delle quote massime di stranieri da
ammettere  nel  territorio dello Stato avviene sulla base dei criteri
generali  per  la  definizione  dei flussi d'ingresso individuati nel
Documento    programmatico    triennale,   relativo   alla   politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto di programmazione
annuale,  il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in
via   transitoria,  con  proprio  decreto,  nel  limite  delle  quote
stabilite per l'anno precedente»;
  Considerato  che  il Documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
  Rilevato   che  e'  necessario  definire  la  quota  di  lavoratori
extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2009, al
fine  di  rendere  disponibili  i  lavoratori  indispensabili  per le
particolari  esigenze  del  settore  turistico  e per la raccolta dei
prodotti  agricoli  e  che,  allo  scopo,  puo'  provvedersi,  in via
transitoria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nel limite della quota stabilita per l'anno 2008;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
novembre  2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2008, concernente la
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari  stagionali  nel  territorio  dello  Stato per l'anno
2008, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  In  via  di  programmazione  transitoria delle quote massime di
ingresso  di  lavoratori non comunitari per l'anno 2009, sono ammessi
in  Italia,  per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di  80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome
a  cura  del  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali.
  2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
   a)  i  lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia,
Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
   b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti
Paesi  che  hanno  sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione   in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,  Marocco,
Moldavia ed Egitto;
   c)  i  cittadini  stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno  per  lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008.
    Roma, 20 marzo 2009

                                                p. Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                     Letta


Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 3, foglio n. 171