Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
Denominazioni  di origine e delle Indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata la domanda presentata dal consorzio vino Chianti, intesa
ad   ottenere   modifiche   del   disciplinare  di  produzione  della
Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»;
   Visto  il  parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di
cui sopra;
   Viste  le  risultanze  della  riunione,  convocata  dalla  regione
Toscana,  d'intesa con la commissione regionale delegata dal Comitato
nazionale vini DO e IGT per la Toscana e l'Umbria, tenutasi a Firenze
il  giorno  12  marzo  2009,  con  la  partecipazione  della  filiera
interessata  alla  produzione e commercializzazione del vino Chianti,
in  merito alla citata proposta di modifica del disciplinare del vino
«Chianti»;
   Ha  espresso,  nella  riunione del 18 e 19 marzo 2009, presente il
funzionario   della   Regione   Toscana,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione, in regola con le disposizione contenute
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta   di  bollo»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle  politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20  -  00187  Roma,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata proposta di disciplinare di
produzione.