Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la domanda presentata dall'Agenzia regionale sviluppo e
innovazione  dell'agricoltura  nel  Lazio  -  ARSIAL, a seguito della
richiesta formulata alla stessa Agenzia dalla soc. cooperativa a r.l.
Cantina  di Montefiascone e dalla Cantina Leonardi, entrambe con sede
in  Montefiascone  (Viterbo),  intesa  ad  ottenere la modifica della
denominazione   di   origine   controllata   «Est!  Est!!  Est!!!  di
Montefiascone» ed il relativo disciplinare di produzione;
   Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente la
predetta  istanza, tenutasi a Montefiascone il giorno 2 febbraio 2009
con  la  partecipazione  di rappresentanti di enti, organizzazioni di
produttori ed aziende vitivinicole;
   Ha  espresso,  nella riunione del giorno 18 marzo 2009, presenti i
funzionari  della  regione Lazio e della Agenzia regionale sviluppo e
innovazione dell'agricoltura nel Lazio - ARSIAL, parere favorevole al
suo  accoglimento  proponendo,  ai  fini dell'emanazione del relativo
decreto  ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione  dovranno, in regola con le disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre
1972,   n.  642  «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  essere  inviate  dagli  interessati  al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, via XX
settembre  n.  20  -  00187  Roma,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata  proposta di
disciplinare di produzione.