IL DIRETTORE GENERALE
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
                 la vigilanza e la normativa tecnica
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007, n. 206, recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
  Vista  la  domanda del sig. Mayer Willi, cittadino tedesco, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  16  del  sopra  indicato decreto
legislativo,  il  riconoscimento del diploma professionale di tecnico
specializzato  in impianti di riscaldamento centrale e in impianti di
aerazione,  conseguito  presso  la  scuola  tecnica  professionale di
Saarbruecken  (Germania),  per l'assunzione in Italia della qualifica
di  responsabile  tecnico  in  imprese  che esercitano l'attivita' di
installazione   di   impianti  idrici  e  sanitari,  distribuzione  e
utilizzazione  di  gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e) del
decreto  del  Ministero  dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
16  del  decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12
febbraio   2009,   che   ha  ritenuto  il  titolo  di  qualificazione
professionale  posseduto dal richiedente e l'esperienza professionale
maturata  idonei,  ai  fini  del  richiesto  riconoscimento, solo per
l'attivita'  di  installazione  di  impianti idrici e sanitari di cui
alla  lettera  d)  dell'art.  1,  comma 2 del decreto ministeriale n.
37/2008,   senza  applicazione  di  misura  compensativa,  mentre  ha
espresso  parere  sfavorevole  per  la  richiesta  di  riconoscimento
relativa  alla  lettera  e)  dello stesso art. 1, comma 2 del decreto
ministeriale n. 37/2008, in quanto l'esperienza lavorativa maturata e
documentata risulta che sia stata svolta in qualita' di «imprenditore
e  tecnico  di  impianti  di  riscaldamento,  di climatizzazione e di
installazioni  sanitarie»  e  non  nel  settore  di «distribuzione ed
utilizzazione del gas»;
  Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle associazioni di
categoria CNA-Installazione impianti e Confartigianato;
  Considerato  che  il  Ministero  dello  sviluppo economico con nota
prot.  n.  0019094  del  2 marzo 2009 ha comunicato al richiedente, a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza
di cause ostative all'accoglimento della domanda;
  Verificato  che  il  richiedente,  avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione  prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto
1990,  n.  241, non ha tuttavia presentato nuova documentazione utile
alla richiesta;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  I  titoli  di  cui  in  premessa prodotti dal sig. Mayer Willi,
cittadino  tedesco, nato il 27 gennaio 1960 a Quierschied (Germania),
sono  riconosciuti  idonei  per  lo  svolgimento  delle  attivita' di
installazione  di impianti idrici e sanitari di cui all'art. 1, comma
2, lettera d) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, mentre
sono  ritenuti  insufficienti,  neanche  con  applicazione  di misura
compensativa,  per  l'esercizio  delle  attivita'  di distribuzione e
utilizzazione  di  gas  di  cui  all'art.  1, comma 2, lettera e) del
decreto  ministeriale  22 gennaio 2008, n. 37, in quanto l'esperienza
lavorativa  maturata  e  documentata  risulta che sia stata svolta in
qualita'  di «imprenditore e tecnico di impianti di riscaldamento, di
climatizzazione e di installazioni sanitarie» e non nel settore della
«distribuzione ed utilizzazione del gas».
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 marzo 2009
                                       Il direttore generale: Vecchio