IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti»;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, corretto e
integrato  dal  successivo  decreto  del  28  luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  il  25  febbraio 2004, dall'Impresa
Isagro  Italia  S.p.A.,  con sede legale in via Caldera n. 21 - 20153
Milano,   diretta   ad   ottenere   la   registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato ECODIAN COMBI, contenente la sostanza attiva
  (Z)-8-dodecenil acetato, (E)-8-dodecenil acetato, (Z)-8-dodecenolo,
(E)-5-decenil acetato, (E)-5-decenolo;
  Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla
Commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  del 9 ottobre 2008 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  del 5 gennaio 2009, da cui risulta che la suddetta
Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9
luglio 1999;

                              Decreta:


  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e per la durata di
anni cinque,  l'Impresa  Isagro Italia S.p.A., con sede legale in via
Caldera  n.  21  -  20153  Milano,  e'  autorizzata  ad  immettere in
commercio  il  prodotto fitosanitario denominato ECODIAN COMBI con la
composizione  e  alle  condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente   decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle
conclusioni   della   revisione  comunitaria  delle  sostanze  attive
(Z)-8-dodecenil  acetato,  (E)-8-dodecenil acetato, (Z)-8-dodecenolo,
(E)-5-decenil  acetato,  (E)-5-decenolo  contenute  nel  prodotto  in
questione.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa Plastic Point - Romentino (Novara).
  Il  prodotto  e'  confezionato  presso lo stabilimento dell'impresa
AgriFormula Srl-Paganica (L'Aquila) nelle taglie da 1000 diffusori.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13085.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 marzo 2009
                                      Il direttore generale: Borrello