IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della   direttiva   2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Ismaili Fabiola, nata il 1° maggio
1976  a  Berat (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1999,  n.  394, e successive modifiche, in combinato disposto
con   l'art.   16  del  decreto  legislativo  n.  206  del  2007,  il
riconoscimento   del   proprio   titolo   professionale  di  avvocato
conseguito  in  Albania  ai  fini dell'accesso ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico in
giurisprudenza   presso   la   Universita'  degli  studi  di  Tirana,
conseguito nel luglio 1999;
  Considerato  che la richiedente risulta essere iscritta alla «Dhoma
Kombetare e Avokateve» di Tirana dal settembre 2007;
  Viste  le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16
gennaio 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  Consiglio nazionale forense
nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso
di  soggiorno per lavoro subordinato ed e' in possesso della ricevuta
che  assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo
straniero  -  fino  al rilascio del permesso di soggiorno stesso - di
godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Alla  sig.ra  Ismaili  Fabiola,  nata  il  1°  maggio  1976 a Berat
(Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all' albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.