IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Ismaili Fabiola, nata il 1° maggio 1976 a Berat (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico in giurisprudenza presso la Universita' degli studi di Tirana, conseguito nel luglio 1999; Considerato che la richiedente risulta essere iscritta alla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal settembre 2007; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 gennaio 2009; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che l'interessato ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero - fino al rilascio del permesso di soggiorno stesso - di godere dei diritti derivanti dal possesso del titolo di soggiorno; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Ismaili Fabiola, nata il 1° maggio 1976 a Berat (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.