IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 29 maggio 2006 e successive
integrazioni  di  cui l'ultima in data 22 febbraio 2008, dall'Impresa
Bayer  CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n.
130,  diretta  ad  ottenere la registrazione provvisoria del prodotto
fitosanitario   denominato   SCENIC  contenente  le  sostanze  attive
fluoxastrobin, protioconazolo, tebuconazolo;
  Visto  il  decreto  del 1° agosto 2008 di inclusione delle sostanze
attive  fluoxastrobin  e  protioconazolo  nell'Allegato I del decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  fino  al  31 luglio 2018, in
attuazione  della direttiva 2008/44/CE della Commissione del 4 aprile
2008;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 17 dicembre 2008 dalla
Commissione  Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo   1995,   n.   194  relativo  all'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario  in  questione fino al 31 luglio 2018, data di scadenza
dell'iscrizione  delle sostanze attive fluoxastrobin e protioconazolo
nell'Allegato  1  del  decreto  legislativo  n. 194/1995, fatto salvo
l'esito  della  valutazione  comunitaria  delle  ulteriori  prove  ed
informazioni  richieste  per  le  sostanze  attive  sopraccitate  e i
successivi  adeguamenti  alle conclusioni della revisione comunitaria
della sostanza attiva tebuconazolo;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio in data 29 dicembre 2008 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la nota pervenuta in data 24 gennaio 2009 da cui risulta che
la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999;
                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto fino al 31 luglio 2018,
l'Impresa  Bayer  CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale
Certosa  n. 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato SCENIC con la composizione e alle condizioni
indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto, fatto salvo
l'esito  della  valutazione  comunitaria  delle  ulteriori  prove  ed
informazioni   richieste   per   le  sostanze  attive  fluoxastrobin,
protioconazolo  e  i  successivi  adeguamenti  alle conclusioni della
revisione comunitaria della sostanza attiva tebuconazolo.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle   taglie   da   litri
-25-100-200-500-1000.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Bayer  CropScience S.r.l. in Filago (Bergamo); Torre S.r.l.
in  Montalcino-Torrenieri  (Siena);  IRCA  Service Spa in Fornovo San
Giovanni  (Bergamo);  importato  in  confezioni  pronte per l'impiego
dallo   stabilimento  dell'impresa  estera  Bayer  CropScience  AG  -
Dormagen (Germania).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13383.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 2009
                                      Il direttore generale: Borrello