(Testo   delle  modifiche  apportate  dall'Ufficio  di  Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella seduta del
21  aprile  2009 al testo gia' approvato dal medesimo organismo nella
seduta del 15 aprile 2009).
Il seguente testo del comma 2 dell'articolo 3:
   2.  Le  trasmissioni  di comunicazione politica di cui al comma 1,
nel  periodo  compreso  tra  la  data  di  pubblicazione del presente
provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  quella  del  termine di
presentazione delle candidature, garantiscono spazi:
    a)  alle  forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo
almeno  due  rappresentanti  italiani  al Parlamento europeo; nonche'
alle   forze   politiche   cui  dichiari  di  appartenere  almeno  un
rappresentante  italiano  al  Parlamento  europeo  e  che nell'ultimo
quinquennio abbiano partecipato con proprio simbolo a elezioni per il
rinnovo del Parlamento nazionale. La dichiarazione di appartenenza da
parte  dei  rappresentanti italiani al Parlamento europeo deve essere
trasmessa  alla  Commissione  entro  il quinto giorno successivo alla
pubblicazione  del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I
rappresentanti  italiani al Parlamento europeo non possono dichiarare
l'appartenenza a piu' di una forza politica;
    b)  alle  forze  politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a),  che  costituiscono  gruppo  in  almeno  un  ramo  del Parlamento
nazionale;
    c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a)
e   b),   che  hanno  eletto,  con  un  proprio  simbolo,  almeno  un
rappresentante  nel  Parlamento  nazionale  o che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
    d)  al  Gruppo  misto della Camera dei deputati e al Gruppo misto
del  Senato  della  Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa
fra   loro,   secondo   criteri   che  contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita'  con  quelle  di pariteticita', le forze politiche
diverse  da  quelle  di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in
volta rappresenteranno i due Gruppi.
   e' stato modificato come segue:
    2.  Le  trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1,
nel  periodo  compreso  tra  la  data  di  pubblicazione del presente
provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  quella  del  termine di
presentazione delle candidature, garantiscono spazi:
     a)  alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo
almeno   due   rappresentanti  italiani  al  Parlamento  europeo.  La
dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al
Parlamento  europeo  deve  essere trasmessa alla Commissione entro il
quinto    giorno   successivo   alla   pubblicazione   del   presente
provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale. I rappresentanti italiani al
Parlamento  europeo  non  possono dichiarare l'appartenenza a piu' di
una forza politica;
     b)  alle  forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera
a),  che  costituiscono  gruppo  in  almeno  un  ramo  del Parlamento
nazionale;
     c)  alle  forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere
a)  e  b),  che  hanno  eletto,  con  un  proprio simbolo, almeno tre
rappresentanti  nel  Parlamento  nazionale  o che sono oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo
2  della  legge  15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un
proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
     d)  al  Gruppo misto della Camera dei deputati e al Gruppo misto
del  Senato  della  Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa
fra   loro,   secondo   criteri   che  contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita'  con  quelle  di pariteticita', le forze politiche
diverse  da  quelle  di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in
volta rappresenteranno i due Gruppi.