Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. All'articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) e' sostituito dal seguente: «5) in occasione della
commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) e' inserito il seguente: «5.1) dall'autore
del delitto previsto dall'articolo 612-bis (( nei confronti della
stessa persona offesa.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice penale
come modificato dalla presente legge:
«Art. 576. Circostanze aggravanti. Pena di morte.
Si applica la pena di morte se il fatto preveduto
dall'articolo precedente e' commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate
nel n. 2 dell'art. 61;
2) contro l'ascendente o il discendente, quando
concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4
dell'art. 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un
altro mezzo insidioso, ovvero quando vi e' premeditazione;
3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla
cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi
di sussistenza durante la latitanza;
4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi
all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti
previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies;
5.1) dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis
nei confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle
funzioni o del servizio.
E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si
trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».
- Si riporta il testo degli articoli 609-bis, 609-quater
e 609-octies del codice penale:
«Art. 609-bis. Violenza sessuale.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorita', costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci
anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in
misura non eccedente i due terzi.».
«Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo,
compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole
sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza
o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis,
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con
persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito
con la reclusione da tre a sei anni.
Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle
ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali
con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
differenza di eta' tra i soggetti non e' superiore a tre
anni.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
due terzi.
Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo
comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni
dieci.».
«Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella
partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti
di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena e' aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.
La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera
abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella
esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi
sia stato determinato a commettere il reato quando
concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del
primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».
- Si riporta il testo dell'articolo 612-bis del codice
penale:
«Art. 612-bis. Atti persecutori.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o
di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di
persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge
legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata
legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'
commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da
persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e' di sei mesi.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei
confronti di un minore o di una persona con disabilita' di
cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'
quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale
si deve procedere d'ufficio.».