IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della
direttiva   n.   2005/36/CE  del  7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento della qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi “ordinamenti”»;
  Vista  l'istanza  del sig. Froldi Piergiuseppe, nato a Milano il 1°
ottobre  1961,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere, ai sensi
l'art.  16  del  sopra  citato  decreto, il riconoscimento del titolo
professionale   di   «Ingenieur»,  conseguito  in  Francia,  ai  fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici
«Laurea  in  scienze geologiche» conseguito in data 20 novembre 1986,
«Diploma  in  Ingegneria meccanica» in data 21 febbraio 2002, «Laurea
in   ingegneria  meccanica»  in  data  13  luglio  2004,  «Laurea  in
ingegneria  per  l'ambiente  e  il territorio» in data 14 marzo 2008,
conseguiti presso l'«Universita' degli studi di Parma».;
  Preso  atto  che  l'istante e' in possesso del «Diplome d'Ingenieur
par l'Etat-Grade de Master-Specilite' Batiment et de Travaux Publics»
conferito  dal  «Ministre de l'Education Nazionale, de l'Enseignement
Superieur et de la Recherce de Paris»;
  Preso atto che dall'attestazione dell'Autorita' competente francese
del 3 novembre 2008, risulta che il titolo conseguito dal sig. Froldi
e' un «titolo tutelato dall'ordinamento quadro francese» e che quindi
la professione deve essere considerata regolamentata;
  Considerato  che il richiedente e' in possesso di titoli accademici
triennali,  nel  campo dell'ingegneria, conseguiti in Italia e quindi
che  il  titolo  professionale  acquisito  in  Francia corrisponde al
profilo   professionale  dell'ingegnere  italiano  appartenente  alla
sezione B, settore civile-ambientale;
  Ritenuto  peraltro  che  la  domanda  per  l'iscrizione alla sez. A
dell'albo,  settore  civile-ambientale,  non  puo' essere accolta, in
virtu'   di   quanto  stabilito  dall'undicesimo  considerando  della
direttiva   2005/36/CE,   secondo  la  quale  la  direttiva  «non  ha
l'obiettivo  di  interferire  nell'interesse  legislativo degli stati
membri  a  impedire  che  taluni dei loro cittadini possano sottrarsi
abusivamente  all'applicazione  del  diritto  nazionale in materia di
professioni»;
  Ritenuto  in  effetti  che  tale  considerando  e' applicabile alla
fattispecie,  posto  che il dott. Froldi e' in possesso dei requisiti
previsti  dall'ordinamento  italiano per l'accesso all'esame di Stato
ai fini dell'iscrizione alla sezione B dell'albo, e che l'ordinamento
francese,  sulla base di questi titoli e del colloquio consistente in
«una  prova  di  valutazione  dell'esperienza  e  delle  acquisizioni
professionali»  e  in una prova di discussione di una tesi (memoria o
dissertazione)  redatta dal candidato, gli ha rilasciato il titolo di
«Ingenieur par l'Etat»;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 16 gennaio 2009;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella conferenza sopra citata;
  Ritenuto   che   la   formazione  accademica  e  professionale  del
richiedente  sia  completa  ai  fini dell'iscrizione nella sezione B,
settore  civile  ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto
non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Froldi  Piergiuseppe,  nato  a Milano il 1° ottobre 1961,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   ,   quale  titolo  valido  per  l'accesso  all'albo  degli
«ingegneri»  -  sez. B, settore civile-ambientale - e per l'esercizio
della professione in Italia.
   Roma, 16 aprile 2009
                                       Il direttore generale: Frunzio