IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 per l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati,  ai  lavoratori  autonomi  e  ai  loro  familiari che si
spostano all'interno della Comunita';
  Visto l'art. 80 del citato regolamento (CEE) n. 1408/71, con cui e'
stata  istituita  la  Commissione  amministrativa  per  la  sicurezza
sociale dei lavoratori migranti;
  Visto  il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  78.1  del  citato  regolamento n.
883/2004,    che    prevede   che   gli   Stati   membri   impieghino
progressivamente  le  nuove  tecnologie  per  lo scambio, l'accesso e
l'elaborazione  dei dati richiesti per l'applicazione del regolamento
stesso;
  Vista  la  proposta  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, che
stabilisce  le  modalita'  di  applicazione  del  citato  regolamento
883/2004 che, per lo scambio dei dati, prevede l'istituzione, in ogni
Stato membro, di «punti di accesso»;
  Visto  l'art.  1.2,  lett.  a),  della  sopra  citata  proposta  di
regolamento  di  applicazione,  che  definisce  «punto di accesso» il
punto  di contatto elettronico designato dall'Autorita' competente di
uno  Stato  membro per uno o piu' settori di sicurezza sociale di cui
all'art.  3 del regolamento 883/2004, avente la funzione di inviare e
ricevere  per  via  elettronica i dati necessari all'applicazione del
predetto  regolamento  883/2004  e  del  regolamento di applicazione,
tramite la rete comune degli Stati membri;
  Vista  la  decisione  n.  235/06  della  sopra indicata Commissione
amministrativa,  con  la  quale  e' stato avviato il nuovo sistema di
comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social
Security Information);
  Ritenuta  la necessita' di istituire i «punti di accesso» nazionali
nel  numero  massimo  di  5,  cosi'  come stabilito dalla Commissione
amministrativa  per  la sicurezza sociale dei lavoratori migranti nel
documento 179/2007;
  Considerata   l'articolazione   delle   competenze  in  materia  di
sicurezza sociale ai sensi della legislazione italiana;
  Ritenuto opportuno istituire n. 4 «punti di accesso»;
  Considerato  il  ruolo  attualmente svolto da Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali, INPS, INPDAP e INAIL, in
ambito   europeo   e   nazionale,   per   l'applicazione  dei  citati
regolamenti;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  78, comma 1 del regolamento
(CE)  n.  883/2004  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 29
aprile  2004,  relativo  al  coordinamento  dei  sistemi di sicurezza
sociale,  sono  designati  quali  «punti  di  accesso» per l'Italia i
seguenti organismi:
   1)  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali -
punto  di  accesso  per tutte le istituzioni competenti in materia di
cure mediche;
   2)  INAIL  -  punto  di  accesso  per le prestazioni in materia di
infortuni  sul  lavoro  e  malattie  professionali  e  per  tutte  le
istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo;
   3)  INPDAP - punto di accesso per le prestazioni previdenziali dei
dipendenti pubblici;
   4)  INPS  - punto di accesso per le prestazioni pensionistiche e a
sostegno  del  reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per
tutti  gli  enti  pubblici  e  privati  che erogano prestazioni dello
stesso tipo.