IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 per l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita'; Visto l'art. 80 del citato regolamento (CEE) n. 1408/71, con cui e' stata istituita la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; Visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; Visto, in particolare, l'art. 78.1 del citato regolamento n. 883/2004, che prevede che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per l'applicazione del regolamento stesso; Vista la proposta del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalita' di applicazione del citato regolamento 883/2004 che, per lo scambio dei dati, prevede l'istituzione, in ogni Stato membro, di «punti di accesso»; Visto l'art. 1.2, lett. a), della sopra citata proposta di regolamento di applicazione, che definisce «punto di accesso» il punto di contatto elettronico designato dall'Autorita' competente di uno Stato membro per uno o piu' settori di sicurezza sociale di cui all'art. 3 del regolamento 883/2004, avente la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari all'applicazione del predetto regolamento 883/2004 e del regolamento di applicazione, tramite la rete comune degli Stati membri; Vista la decisione n. 235/06 della sopra indicata Commissione amministrativa, con la quale e' stato avviato il nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information); Ritenuta la necessita' di istituire i «punti di accesso» nazionali nel numero massimo di 5, cosi' come stabilito dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti nel documento 179/2007; Considerata l'articolazione delle competenze in materia di sicurezza sociale ai sensi della legislazione italiana; Ritenuto opportuno istituire n. 4 «punti di accesso»; Considerato il ruolo attualmente svolto da Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, INPS, INPDAP e INAIL, in ambito europeo e nazionale, per l'applicazione dei citati regolamenti; Decreta: Art. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 78, comma 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sono designati quali «punti di accesso» per l'Italia i seguenti organismi: 1) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - punto di accesso per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche; 2) INAIL - punto di accesso per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo; 3) INPDAP - punto di accesso per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici; 4) INPS - punto di accesso per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo.