IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  recante  la  dichiarazione  dello stato d'emergenza in
ordine  agli  eccezionali  eventi  sismici  che  hanno interessato la
provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno
6 aprile 2009;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2009,  n.  3753, recante primi interventi urgenti conseguenti
agli  eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
  Viste  le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009 n. 3755 e del 21 aprile 2009
n.  3757  recante:  «Ulteriori  disposizioni urgenti conseguenti agli
eventi  sismici  che  hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con
ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell'art.  5,  comma  2,  della  legge  24  febbraio 1992, n. 225, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera l), del sopra citato decreto-legge
che  prevede  la  proroga del termine di scadenza del consiglio della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Aquila
e  degli  organi  necessari al funzionamento degli enti impegnati nel
rilancio  delle  attivita'  produttive  e  per  la  ricostruzione dei
territori colpiti dal sisma;
  Visto  l'art.  13,  lettera  q)  del decreto legislativo n. 419 del
1999,  di «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma  degli  articoli  11  e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e
dell'art.  19, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
303  del  2002 recante il regolamento di organizzazione dell'Istituto
superiore  per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), che
prevede il termine perentorio di durata massima del commissariamento,
a  pena  di scioglimento dell'ente, di dodici mesi, termine entro cui
devono  essere  nominati  nei  modi previsti dal regolamento stesso i
nuovi organi dell'Istituto;
  Considerato  che  in  attuazione  delle  suddette  previsioni,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2008,
sono   stati   nominati   il   commissario   ed  il  sub  commissario
straordinario  dell'ISPESL, e ne e' stato previsto il mantenimento in
carica  fino  all'insediamento  dei  citati  organi e comunque per un
periodo  di sei mesi dalla data del provvedimento, con scadenza al 28
ottobre  2008  e  che  e'  stato  adottato in data 27 ottobre 2008 un
secondo  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne ha
prorogato,  nel  rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
di soli altri sei mesi le funzioni, con scadenza al 28 aprile 2009;
  Considerato   che   il   ruolo  di  controllo  e  garanzia  assolto
dall'ISPESL  nel  settore  della  sicurezza del lavoro non puo' avere
soluzione  di  continuita'  in  coincidenza  dell'immediato avvio dei
cantieri  previsti  dall'art.  1  del  decreto-legge pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  97 del 28 aprile 2009 e riveste una funzione
fondamentale   per  la  ricostruzione  dei  territori  della  regione
Abruzzo;
  Considerato  in  particolare,  che  la  citata  proroga,  si  rende
particolarmente   necessaria   e   trova   adeguata   motivazione  in
considerazione  della  notevole  connessione  tra  alcuni  ed urgenti
interventi  per  i  gravissimi  eventi  calamitosi e molte importanti
attivita'  che  anche  l'ISPESL  svolge,  proprio sulle conseguenze e
relative  problematiche  di  prevenzione  e  sicurezza quali il primo
intervento  la salvaguardia degli addetti, la sicurezza degli edifici
e dei cantieri il trattamento dei materiali tossici e nocivi;
  D'intesa con la regione Abruzzo;
  Su  proposta  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  Per  le  motivazioni di cui in premessa, il termine di scadenza
del  commissariamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  previsto  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'art. 13, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 29
ottobre  1999,  n.  419  e  dell'art.  19,  comma  2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  4 dicembre 2002, n. 303, stabilito dal
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2008, e
successive  modificazioni,  e'  prorogato  fino alla nomina dei nuovi
organi dell'Istituto.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 aprile 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi